Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10193/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, fondato su un credito originariamente vantato da una banca e poi oggetto di cessioni in blocco e successive vicende societarie. Il debitore ha proposto opposizione tardiva, deducendo in sostanza: l’impossibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa perché i documenti posti a base del monitorio sarebbero usciti dal fascicolo e non più consultabili; l’assenza di prova del credito per mancato deposito della documentazione da parte dell’opposta, con conseguente erroneo riparto dell’onere probatorio; l’inefficacia nei suoi confronti delle cessioni del credito, non essendo sufficiente la sola produzione degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo le contestazioni generiche e rilevando che la cessionaria aveva prodotto gli avvisi di cessione e che la pretesa creditoria risultava provata, mentre il debitore non aveva dimostrato fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In cassazione il ricorrente ha reiterato tali doglianze con tre motivi per violazione di norme processuali e sostanziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente per difetto di specifica indicazione e localizzazione dei documenti richiamati; il secondo motivo non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece correttamente applicato l’art. 2697 c.c. valorizzando la prova del credito fornita dalla controparte e la mancata prova di fatti impeditivi o estintivi da parte del debitore; il terzo motivo parimenti inammissibile perché generico e non confrontato con l’accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale sulla produzione e sul contenuto degli avvisi di cessione, ritenuti idonei a dimostrare la titolarità del credito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 638 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la documentazione del monitorio resti nel fascicolo di parte solo fino alla scadenza del termine per l’opposizione; la Corte non entra nel merito del tema perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo e alla destinazione dei documenti allegati al ricorso monitorio.

  • art. 210 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per lamentare la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio, ma la censura è stata reputata generica e inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del contraddittorio e del diritto di difesa; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di specificità.

  • art. 650 c.p.c.

    Indicato dal ricorrente come base dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    La Corte lo utilizza per affermare il requisito di specificità del motivo di ricorso, che non può essere solo assertivo o generico.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l’onere di indicare e localizzare specificamente atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre l’opponente deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi; nel caso concreto la corte di merito ha ritenuto assolto il primo onere e non assolto il secondo.

  • art. 1264 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l’efficacia delle cessioni del credito nei suoi confronti.

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nella cessione in blocco di crediti bancari, l’avviso in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la titolarità del credito se i rapporti ceduti sono individuabili per categorie senza incertezze; la valutazione resta comunque di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 1957 c.c.

    Citato dal ricorrente come fatto impeditivo/estintivo della pretesa creditoria, in relazione alla dedotta decadenza della banca dall’azione nei confronti del fideiussore.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, tutti articolati come violazioni di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte applica la disciplina della decisione in conformità alla proposta accelerata non accettata e collega a ciò la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: quando si denunciano violazioni processuali o si richiamano documenti, occorre indicarne con precisione contenuto, collocazione processuale e rilevanza, non essendo sufficiente una critica generica della ricostruzione del giudice di merito.
  • La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se investe realmente l’erroneo riparto dell’onere probatorio; se il giudice di merito ha correttamente distinto tra fatti costitutivi e fatti impeditivi/estintivi e ha valutato la prova in fatto, la doglianza non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto deve provare il fatto costitutivo del credito, ma l’opponente che deduce cause di esclusione, estinzione o invalidità della pretesa deve provare i relativi fatti impeditivi o estintivi.
  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari, l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, purché i crediti ceduti siano individuabili per categorie senza incertezze; la valutazione della sufficienza dell’avviso resta un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito contrapporre alla motivazione impugnata una diversa lettura dei fatti o delle prove, poiché la valutazione del materiale probatorio e la scelta degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e definito in conformità alla proposta accelerata non accettata, possono essere applicate le ulteriori conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c. e dalla disciplina sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del creditoConto correnteMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.