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Ordinanza

Ordinanza del 05/03/2018 n. 5131 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza - Motivazione apparente - Impossibilità di individuazione del "thema decidendum" - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato nulla la sentenza della CTR del Veneto che aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate con una motivazione meramente assertiva e priva dell’esame delle specifiche censure proposte. La motivazione apparente impediva di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione, integrando una violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR.

Nullità della sentenza tributaria regionale per motivazione apparente e omessa risposta ai motivi di appello

Nullità della sentenza per motivazione apparente

La decisione riguarda il giudizio di legittimità promosso dall’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, ritenuta affetta da motivazione apparente. La Corte di cassazione ha stabilito che una pronuncia tributaria è nulla quando, pur presentando graficamente una motivazione, non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice né le ragioni concrete della decisione.

Vicenda processuale e tributaria

Con sentenza del 21 marzo 2016, la CTR del Veneto aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 812/3/14. La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso di M.M. contro un avviso di accertamento relativo all’anno 2008, concernente IRAP, IRPEF, IVA e ulteriori pretese fiscali.

La controversia riguardava, in particolare, la contestazione dell’abuso del diritto realizzato mediante l’utilizzo della società M. Associati s.r.l., ritenuta dall’Amministrazione finanziaria una società fittizia o strumentale. La CTR aveva escluso che la società potesse essere qualificata come società cartiera o mezzo per perpetrare un abuso del diritto, ritenendo infondate le pretese fiscali.

Motivi del ricorso per cassazione

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ha denunciato il vizio motivazionale radicale della sentenza, in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse realmente esaminato né deciso le questioni sottoposte con l’atto di appello.

Il contribuente ha resistito con controricorso e ha successivamente depositato una memoria. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo.

Norme e principi applicati

La Corte ha richiamato gli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché l’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tali disposizioni impongono che la sentenza tributaria esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione e che il giudice d’appello dia conto delle critiche rivolte alla pronuncia di primo grado.

È stata ribadita la nullità della sentenza della commissione tributaria regionale che:

  • non illustra le censure formulate dall’appellante;
  • non espone le ragioni per cui tali censure vengono disattese;
  • si limita ad aderire alla sentenza impugnata mediante una motivazione meramente “per relationem”;
  • non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

In tali casi non è possibile ritenere che l’adesione alla motivazione di primo grado sia stata preceduta da un effettivo esame e da una valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.

Limiti del sindacato sulla motivazione

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”.

È quindi denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si traduca in una violazione di legge costituzionalmente rilevante e riguardi l’esistenza stessa della motivazione. Il vizio deve risultare dal testo della sentenza, senza necessità di confrontarlo con le risultanze processuali.

Le anomalie rilevanti sono limitate a:

  • mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico;
  • motivazione apparente;
  • contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
  • motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

È invece esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Valutazione della motivazione della CTR

La motivazione della CTR è stata ritenuta paradigmatica delle gravi anomalie argomentative sopra indicate e comunque inferiore al minimo costituzionale.

La commissione regionale aveva affermato che M. Associati s.r.l. non poteva essere considerata una società cartiera o uno strumento di abuso del diritto perché:

  • era stata regolarmente costituita;
  • teneva regolari scritture contabili;
  • redigeva e depositava i bilanci;
  • pagava i tributi.

La CTR aveva inoltre sostenuto che le contestazioni dell’Ufficio relative all’attività della società e agli importi fatturati fossero prive di adeguato fondamento probatorio, in quanto non caratterizzate da precisione, gravità e concordanza, qualificandole come semplici illazioni inidonee a giustificare l’accertamento.

Secondo la Corte, tali affermazioni erano apodittiche e meramente assertive. Esse rappresentavano il convincimento del giudice, ma non esplicitavano il percorso logico e giuridico attraverso il quale tale convincimento era stato raggiunto. La CTR non aveva pertanto fornito una risposta concreta e puntuale alle questioni di fatto e di diritto devolute dall’Agenzia con l’appello.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Di conseguenza:

  • ha cassato la sentenza impugnata;
  • ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione;
  • ha demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata assunta a Roma il 19 dicembre 2017 e depositata in cancelleria il 5 marzo 2018. La pronuncia reca la motivazione semplificata.

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