Ordinanza del 12/03/2018 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Gravi e fondati motivi - Danno grave e irreparabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 prevede presupposti distinti per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e per la sospensione dell’esecuzione dell’atto. Nel primo caso occorrono gravi e fondati motivi, valutati principalmente sotto il profilo giuridico; nel secondo è necessario un danno grave e irreparabile, da apprezzare in concreto considerando l’attività dell’istante intimato. La norma non richiede il concorso congiunto di fumus boni iuris e periculum in mora.
Misure cautelari nel processo tributario: presupposti per la sospensione della sentenza o dell’atto impugnato
Misure cautelari e presupposti della sospensione
Il documento esamina i presupposti applicabili alle richieste cautelari nel processo tributario ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992. La disposizione distingue tra sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio.
Mancato richiamo congiunto a fumus boni iuris e periculum in mora
L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i tradizionali requisiti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. In luogo di tale formulazione, la norma individua presupposti specifici e alternativi in relazione al diverso oggetto della richiesta di sospensione:
- per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, sono richiesti "gravi e fondati motivi";
- per la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, è necessario un "danno grave e irreparabile".
Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata
La sospensione dell’esecutività della sentenza presuppone la sussistenza di gravi e fondati motivi. La valutazione si svolge prevalentemente sul piano giuridico, mediante una delibazione relativa alla fondatezza delle ragioni poste a sostegno dell’impugnazione.
La gravità del motivo deve quindi essere apprezzata attraverso un esame in diritto, che non può essere separato dalla verifica della fondatezza della motivazione. La misura cautelare richiede pertanto una valutazione preliminare della consistenza delle censure formulate contro la sentenza impugnata.
Sospensione dell’esecuzione dell’atto
La sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio richiede invece la dimostrazione di un danno grave e irreparabile. In questo caso, la gravità viene valutata attraverso una prognosi in fatto, riferita alle conseguenze concrete che l’esecuzione dell’atto può determinare.
La valutazione deve essere accompagnata dall’esame dell’irreparabilità del danno, da effettuarsi alla luce dell’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante. Il pregiudizio deve quindi essere considerato in relazione alla situazione concreta e al tipo di attività svolta dal soggetto che richiede la tutela cautelare.
Elementi comuni e differenze tra le due forme di sospensione
Le due forme di sospensione condividono il requisito della gravità, ma lo declinano secondo prospettive differenti. Per la sentenza impugnata, la gravità riguarda i motivi giuridici dell’impugnazione e si collega alla fondatezza della motivazione; per l’atto impugnato, la gravità riguarda il danno concretamente prospettato.
La distinzione può essere sintetizzata come segue:
- la sospensione della sentenza è fondata su una delibazione in diritto;
- la sospensione dell’atto è fondata su una prognosi in fatto;
- l’irreparabilità del danno relativo all’atto deve essere valutata considerando l’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante.
Il documento non contiene ulteriori indicazioni fattuali, riferimenti a decisioni specifiche, importi o scadenze.
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