Ordinanza del 28/02/2018 n. 4758 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il motivo relativo alla carenza di motivazione e accoglie parzialmente quello sul raddoppio dei termini. Conferma la validità dell’accertamento per le imposte dirette e l’IVA, ma esclude il raddoppio dei termini per l’IRAP, cassando senza rinvio la sentenza limitatamente a tale imposta e accogliendo il ricorso originario della contribuente per l’IRAP. Le spese sono compensate.
Ricorso per cassazione sull’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno 2006.
Ricorso relativo al raddoppio dei termini di accertamento
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di Euro L. S. s.r.l. per l’anno d’imposta 2006, ai fini IVA, IRES e IRAP. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’utilizzo di tre fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato tale decisione, ritenendo sussistenti i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Motivi di ricorso
La società ha dedotto:
- con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 e 1, commi 130 e 132, della legge n. 208 del 2015, contestando l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento;
- con il secondo motivo, la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.
Motivo sulla carenza di motivazione
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo e lo ritiene infondato.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22232 del 2016, precisa che la nullità per omessa motivazione ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi posti a fondamento della decisione oppure li indichi senza una sufficiente disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.
Nel caso concreto, la CTR aveva esposto in modo adeguato le ragioni della decisione. La motivazione, pertanto, non poteva essere considerata apparente. La Corte ricorda inoltre che il giudice d’appello non è tenuto a esaminare ogni singola allegazione delle parti, essendo sufficiente l’esposizione concisa delle ragioni della decisione; le argomentazioni incompatibili con tale decisione devono ritenersi implicitamente respinte.
Raddoppio dei termini per imposte dirette e IVA
La Corte ritiene infondate le argomentazioni della società sulla presunta applicazione retroattiva della disciplina successiva in materia di raddoppio dei termini.
Secondo la giurisprudenza richiamata, gli ordinari termini previsti:
- dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per le imposte dirette;
- dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA;
sono raddoppiati quando sussistono seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale. Il raddoppio opera anche se la denuncia viene successivamente archiviata o presentata oltre il termine ordinario di decadenza.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 e le proprie precedenti decisioni, tra cui Cass. n. 16728 del 2016 e Cass. n. 26037 del 2016. Da tali precedenti emerge che il raddoppio non costituisce, in senso tecnico, un vero raddoppio del termine, ma l’applicazione di un nuovo termine di decadenza fondato sulla presenza di seri indizi di reato.
La sussistenza di tali indizi rappresenta un dato obiettivo, non rimesso alla discrezionalità del funzionario tributario, e deve essere verificata dal giudice. Il raddoppio non viene meno per effetto:
- della prescrizione del reato;
- dell’archiviazione della denuncia;
- della mancata formulazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 405 c.p.p.;
- della successiva sentenza penale di condanna o assoluzione.
Ciò dipende anche dall’autonomia e dal cosiddetto doppio binario tra procedimento penale e processo tributario.
Disciplina transitoria e notificazione dell’avviso
La Corte esclude che le modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, e dal d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2, abbiano inciso sull’avviso oggetto del giudizio.
L’avviso di accertamento era stato notificato il 23 maggio 2011, quindi anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative. Per gli avvisi relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e già notificati, trova applicazione la disciplina transitoria dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Di conseguenza, per le imposte dirette e l’IVA resta applicabile la disciplina vigente al momento rilevante, con possibilità di raddoppio dei termini in presenza dei necessari seri indizi di reato. La mancata riproduzione nella legge n. 208 del 2015 della cosiddetta clausola di salvaguardia non determina l’applicazione retroattiva della nuova disciplina agli avvisi già notificati.
Esclusione del raddoppio per l’IRAP
Il primo motivo è invece ritenuto fondato limitatamente all’IRAP.
La Corte applica il principio secondo cui, non essendo l’IRAP un’imposta assistita da sanzioni penali, non può operare, in relazione a tale tributo, il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le ipotesi collegate a fatti penalmente rilevanti.
Sono richiamate, in particolare, le sentenze della Corte di cassazione n. 20435 del 2017, n. 4775 del 2016, n. 26311 del 2017 e n. 23629 del 2017.
Pertanto, l’accertamento è valido quanto a imposte dirette e IVA, mentre non può essere mantenuto limitatamente alla pretesa IRAP fondata sull’applicazione del raddoppio dei termini.
Decisione e conseguenze processuali
La Corte di cassazione:
- accoglie il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ossia esclusivamente con riferimento all’IRAP;
- rigetta il secondo motivo relativo alla carenza di motivazione;
- cassa la sentenza impugnata limitatamente alla parte riguardante l’IRAP;
- decide la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
- accoglie l’originario ricorso della contribuente limitatamente all’IRAP;
- compensa integralmente le spese processuali di tutti i gradi e le fasi del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.
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