Ordinanza del 12/03/2018 n. 440 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Irreparabilità del danno - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione cautelare richiede gravi e fondati motivi, tra cui l’irreparabilità del pregiudizio. Tale requisito sussiste quando l’esecuzione anticipata di un credito tributario rilevante può compromettere definitivamente il patrimonio e la sopravvivenza della società contribuente, senza possibilità concreta di fronteggiare il debito mediante rateizzazione, ricorso al credito o interventi esterni.
Sospensione cautelare dell’esecuzione tributaria per irreparabilità del danno ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992
Sospensione cautelare per irreparabilità del danno
Il documento enuncia il principio secondo cui l’accoglimento dell’istanza di sospensione prevista dall’art. 52 del d.lgs. 546/1992 è subordinato alla presenza di gravi e fondati motivi. Tra tali motivi rientra l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione anticipata della pretesa tributaria.
Presupposto dell’irreparabilità
L’irreparabilità del danno ricorre quando l’immediata esecuzione di un credito di rilevante entità è idonea a produrre effetti definitivi:
- sul patrimonio della società contribuente;
- sulla sua possibilità di sopravvivenza e di prosecuzione dell’attività.
Il pregiudizio deve essere valutato in concreto, considerando la situazione economico-patrimoniale della società e l’entità dell’esposizione debitoria.
Valutazione delle alternative di pagamento
La sospensione può essere giustificata quando gli strumenti alternativi per far fronte al debito non risultino concretamente sostenibili. In particolare, assumono rilievo:
- la rateizzazione del pagamento;
- il ricorso al credito;
- eventuali interventi finanziari esterni.
Tali soluzioni non sono sufficienti a escludere l’irreparabilità se, in rapporto al bilancio societario e all’esposizione debitoria, risultano in concreto impraticabili o inidonee a evitare conseguenze definitive.
Criterio complessivo
La valutazione deve quindi concentrarsi sul rapporto tra l’ammontare del credito da eseguire, la consistenza patrimoniale e finanziaria della società e la concreta disponibilità di strumenti alternativi. Quando l’esecuzione immediata può compromettere irreversibilmente la stabilità patrimoniale e la sopravvivenza dell’impresa, sussiste il grave e fondato motivo necessario per la sospensione cautelare prevista dall’art. 52 del d.lgs. 546/1992.
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