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Ordinanza

Ordinanza del 12/03/2018 n. 440 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Irreparabilità del danno - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione cautelare richiede gravi e fondati motivi, tra cui l’irreparabilità del pregiudizio. Tale requisito sussiste quando l’esecuzione anticipata di un credito tributario rilevante può compromettere definitivamente il patrimonio e la sopravvivenza della società contribuente, senza possibilità concreta di fronteggiare il debito mediante rateizzazione, ricorso al credito o interventi esterni.

Sospensione cautelare dell’esecuzione tributaria per irreparabilità del danno ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992

Sospensione cautelare per irreparabilità del danno

Il documento enuncia il principio secondo cui l’accoglimento dell’istanza di sospensione prevista dall’art. 52 del d.lgs. 546/1992 è subordinato alla presenza di gravi e fondati motivi. Tra tali motivi rientra l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione anticipata della pretesa tributaria.

Presupposto dell’irreparabilità

L’irreparabilità del danno ricorre quando l’immediata esecuzione di un credito di rilevante entità è idonea a produrre effetti definitivi:

  • sul patrimonio della società contribuente;
  • sulla sua possibilità di sopravvivenza e di prosecuzione dell’attività.

Il pregiudizio deve essere valutato in concreto, considerando la situazione economico-patrimoniale della società e l’entità dell’esposizione debitoria.

Valutazione delle alternative di pagamento

La sospensione può essere giustificata quando gli strumenti alternativi per far fronte al debito non risultino concretamente sostenibili. In particolare, assumono rilievo:

  • la rateizzazione del pagamento;
  • il ricorso al credito;
  • eventuali interventi finanziari esterni.

Tali soluzioni non sono sufficienti a escludere l’irreparabilità se, in rapporto al bilancio societario e all’esposizione debitoria, risultano in concreto impraticabili o inidonee a evitare conseguenze definitive.

Criterio complessivo

La valutazione deve quindi concentrarsi sul rapporto tra l’ammontare del credito da eseguire, la consistenza patrimoniale e finanziaria della società e la concreta disponibilità di strumenti alternativi. Quando l’esecuzione immediata può compromettere irreversibilmente la stabilità patrimoniale e la sopravvivenza dell’impresa, sussiste il grave e fondato motivo necessario per la sospensione cautelare prevista dall’art. 52 del d.lgs. 546/1992.

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