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Ordinanza

Ordinanza del 12/03/2018 n. 454 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Danno grave e irreparabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 consente la sospensione dell’esecuzione della sentenza solo quando essa comporti un rischio concreto di danno grave e irreparabile. Il danno deve essere duraturo e non risolvibile, tale da compromettere l’attività d’impresa e impedire il successivo effettivo risarcimento del pregiudizio qualora il ricorso venga accolto definitivamente.

Misure cautelari: presupposto del danno grave e irreparabile

Misure cautelari e danno grave e irreparabile

Il documento chiarisce il presupposto necessario per ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza nell’ambito del processo tributario, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. La sospensione può essere accordata solo quando l’esecuzione determini un rischio concreto di danno grave e irreparabile.

Presupposto normativo

L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 richiede che l’istanza di sospensione sia fondata sulla concreta possibilità che l’esecuzione della sentenza provochi un pregiudizio qualificabile come grave e irreparabile. Non è quindi sufficiente allegare un danno generico o meramente economico, ma occorre dimostrare la specifica incidenza dell’esecuzione sulla situazione dell’istante.

Caratteristiche del pregiudizio

Il danno derivante dall’esecuzione deve presentare congiuntamente caratteristiche di gravità e irreparabilità. In particolare, deve trattarsi di un pregiudizio:

  • concreto, ossia fondato su un rischio effettivo e non meramente ipotetico;
  • duraturo, con effetti destinati a protrarsi nel tempo;
  • irrisolvibile, tale da non poter essere adeguatamente eliminato o compensato successivamente.

Incidenza sull’attività d’impresa

Il pregiudizio assume rilievo cautelare quando sia idoneo a compromettere lo svolgimento dell’attività di impresa. La sospensione può quindi essere giustificata qualora l’esecuzione della sentenza determini conseguenze tali da ostacolare o impedire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Impossibilità di ottenere un effettivo risarcimento

L’irreparabilità del danno è collegata anche alla concreta impossibilità, in caso di accoglimento definitivo del ricorso, di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito a causa dell’esecuzione della sentenza. Il danno deve dunque essere tale che la successiva decisione favorevole non consenta di ripristinare effettivamente la posizione dell’istante né di compensare in modo adeguato le conseguenze già prodotte.

Conseguenze applicative

L’istanza di sospensione richiede pertanto la dimostrazione di un rischio concreto e qualificato: l’esecuzione della sentenza deve poter provocare effetti persistenti e non rimediabili, idonei a compromettere l’attività d’impresa e non recuperabili mediante un successivo risarcimento. In assenza di tali elementi, il presupposto del danno grave e irreparabile non risulta integrato.

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