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Sentenza

Sentenza del 06/03/2023 n. 6678 - Corte di Cassazione

Accertamento - Operazioni soggettivamente inesistenti - Interposizione di persona - Assunzione operai extracomunitari - Raddoppio dei termini a provvedere in sede tributaria ove il fatto contestato comporti l'obbligo di denuncia penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società era stata assoggettata ad avvisi di accertamento per gli anni 2003-2006 con recuperi a tassazione IRES, IRAP e IVA per operazioni contestate come soggettivamente inesistenti in relazione a presunta interposizione di persone e utilizzo di imprese terze per assumere operai extracomunitari. Il ricorso contestava, tra l'altro, la legittimità del raddoppio dei termini per procedere in presenza di indizi di reato e l'applicabilità del raddoppio all'IRAP, nonché carenze motivazionali e istruttorie della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili vari motivi (es. nullità per sottoscrizione, censure sul raddoppio basate sull'effettiva denuncia penale in temi antecedenti alla riforma 2015, questioni formali di allegazione). Ha però accolto il motivo relativo all'inapplicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP (poiché le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali) e ha censurato la sentenza d'appello per carenza di pronuncia e motivazione su specifiche doglianze (motivi da 9 a 16). Per tali ragioni la sentenza è stata cassata in parte e rinviata alla CTR di secondo grado (Brescia) in diversa composizione per rideterminare la ripresa a tassazione IRAP e per riesaminare le questioni omesse.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento IRPEF consegue, nel regime anteriore al d.lgs. n. 128/2015, alla sussistenza di seri indizi di reato che impongano l'obbligo di denuncia, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dall'avvio dell'azione penale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    art. 42, primo e terzo comma

    Disposizione sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento: la delega di firma a un funzionario è possibile e non rileva la declaratoria di decadenza dirigenziale se la firma è di funzionario di carriera con qualifica prevista; la nullità per sottoscrizione irregolare non è rilevabile d'ufficio se non eccepita in primo grado.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57

    Analogamente all'art. 43 DPR 600/1973, il raddoppio dei termini per l'IVA è collegato alla presenza di indizi di reato rilevanti ex regime ante 2015; non è necessaria la prova dell'effettiva denuncia penale per giustificare la proroga ratione temporis.

  • d.lgs. n. 128/2015

    La novella ha modificato il regime del raddoppio dei termini; tuttavia la vicenda si riferisce a fatti anteriori alla modifica, per cui si applica il regime previgente.

  • d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento alla disciplina penale tributaria e al criterio per l'obbligo di denuncia; la giurisprudenza interpreta che seri indizi debbono far sorgere obbligo di denuncia ai fini del raddoppio (nel previgente assetto).

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che non spetta al giudice tributario valutare la tempestività o fondatezza della denuncia penale, ma accertare la presenza di elementi che avrebbero reso obbligatoria la denuncia.

  • art. 21‑septies L. n. 241/1990

    Richiamato nell'ambito della trasparenza e accesso, come parametro di riferimento per la correttezza procedimentale; non ha però prevalenza sulla disciplina speciale tributaria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulle forme e contenuti della sentenza nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata rispetta il minimo costituzionale richiesto e non è nulla per omessa esposizione delle controdeduzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del contraddittorio e della necessità di pronunciarsi su fatti decisivi: la Cassazione ha rilevato omissioni di pronuncia del giudice di merito su doglianze rilevanti, giustificando il rinvio.

Massime di principio

  • Per fatti anteriori al d.lgs. n. 128/2015 il raddoppio dei termini per accertamento IVA/IRPEF si fonda su seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia; non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia o l'esistenza di un procedimento penale pendente.
  • Il giudice tributario non è chiamato a sindacare la tempestività o la fondatezza della denuncia penale: il controllo sulla denuncia e sui reati è rimesso al giudice penale.
  • Il raddoppio dei termini non può essere applicato all'IRAP quando le violazioni non sono punite penalmente, perché manca il presupposto delle sanzioni penali.
  • Eccezioni di nullità dell'avviso di accertamento per vizi formali (es. sottoscrizione) devono essere tempestivamente sollevate in primo grado; altrimenti risultano inammissibili in giudizio successivo.
  • La delega di firma alla sottoscrizione degli avvisi è ammessa se riferita a funzionario di carriera della qualifica prevista; tale delega ha natura di delega di firma e non invalida l'atto se correttamente esercitata nell'organizzazione interna.
  • Il giudice di merito deve motivare esplicitamente il proprio convincimento e confutare le prove non accolte quando queste sono decisive; omissioni su doglianze rilevanti possono condurre a cassazione e rinvio.
  • Nelle liti tributarie il rimando a documenti prodotti è valido purché la parte sia stata messa nelle condizioni di conoscerli; non è richiesto l'onere di allegare in modo ridondante tutti i documenti se già nella disponibilità delle parti.

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