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Sentenza

Sentenza n. 564/2026 - Palermo, Sezione 5

Per l’annullamento Quanto al ricorso introduttivo: – del D.D.G. del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223/DRP del 17 aprile 2025, recante ratifica delle decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia–Tunisia relative all’approvazione delle graduatorie per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, delle liste di riserva e delle liste dei progetti non ammessi, presentati nell’ambito dell’Avviso n. 01/2024; – delle graduatorie allegate al medesimo D.D.G. n. 223/DRP del 17 aprile 2025; – del verbale della riunione dell’8 aprile 2025 del Comitato di Sorveglianza; – della griglia di valutazione n. 2 dell’11 marzo 2025, a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez; – ove occorra, delle ulteriori griglie di valutazione relative ai progetti presentati; – ove occorra, dell’Avviso pubblico n. 01/2024, approvato con D.D.G. n. 19 del 24 gennaio 2024; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto. Quanto ai primi motivi aggiunti (depositati il 28 agosto 2025): – del D.D.G. del Dipartimento regionale della Programmazione n. 455 del 1° luglio 2025, recante presa d’atto e ratifica delle decisioni del Comitato di Sorveglianza relative alla griglia di valutazione del progetto “NEXT HERITAGE” e conseguente aggiornamento delle liste di riserva dei progetti dell’Avviso n. 01/2024; – ove occorra, della nota prot. n. 8650 del 25 giugno 2025 del Comitato di Sorveglianza, di approvazione della griglia di riesame e della nuova valutazione del progetto “NEXT HERITAGE”; – ove occorra, della nuova griglia di valutazione redatta dal sig. Alejandro Lafarga Martinez a seguito del riesame e delle controdeduzioni della ricorrente, recante l’attribuzione del punteggio complessivo di 70; – ove occorra, delle aggiornate liste di riserva allegate al D.D.G. n. 455 del 1° luglio 2025; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Quanto ai secondi motivi aggiunti (depositati il 15 ottobre 2025): – della nota prot. n. 7518 del 13 giugno 2024 del Dipartimento regionale della Programmazione – Area 7 “Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale”; – delle Linee guida per la valutazione e selezione delle proposte progettuali; – del Regolamento interno del Comitato di valutazione dei progetti standard.

Giustizia amministrativa202501066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria e successivo provvedimento di aggiornamento della lista di riserva del Programma INTERREG NEXT Italia-Tunisia, con collocazione del progetto "NEXTHERITAGE" tra i progetti non finanziati, nonché gli atti di valutazione e le Linee guida sul procedimento valutativo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente proponente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l’inserimento del proprio progetto nella lista di riserva anziché tra quelli ammessi a finanziamento. Con il ricorso introduttivo ha dedotto la violazione dell’Avviso pubblico, del Manuale per i richiedenti e delle regole di selezione, sostenendo che il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto soltanto a due valutazioni indipendenti e che l’utilizzo di una terza valutazione fosse illegittimo. Ha inoltre censurato il calcolo della media aritmetica dei tre punteggi, pari inizialmente a 85,67, lamentando che uno dei giudizi, pari a 65 punti rispetto agli altri due pari a 101 e 91, fosse manifestamente anomalo. Sono stati dedotti travisamento dei contenuti progettuali, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché disparità di trattamento e violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il successivo decreto di riesame, con il quale il punteggio della scheda contestata era stato elevato a 70 e la media complessiva a 87, reiterando le censure relative al ricorso al terzo valutatore e contestando la nuova valutazione. In particolare, ha sostenuto che il valutatore avesse frainteso il progetto, considerandolo diretto a operare stabilmente in venti siti UNESCO anziché a realizzare venti hotspot mobili, e che avesse esaminato solo apparentemente le controdeduzioni, qualificandole erroneamente come nuove informazioni. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato le Linee guida del 13 giugno 2024 e il regolamento interno del Comitato di valutazione, deducendo la loro tardiva conoscibilità, la violazione dell’art. 12 della l. 241/1990, l’introduzione non pubblicizzata di criteri ulteriori, l’irragionevolezza della media aritmetica e il contrasto con le prassi europee.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto originario era stato sostituito con effetto innovativo dal successivo decreto di riesame del 1° luglio 2025. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità dei secondi motivi aggiunti, rilevando che l’Amministrazione non aveva provato la pubblicazione o la comunicazione individuale delle Linee guida e quindi la decorrenza del termine decadenziale. Nel merito, ha ritenuto legittimo in astratto il meccanismo della triplice valutazione: le Linee guida, approvate prima dell’espletamento della procedura, prevedevano una seconda valutazione e, in caso di scarto di almeno 15 punti, l’intervento automatico di un terzo valutatore e la media dei tre punteggi. Tale disciplina è stata qualificata come organizzativa e procedurale, distinta dai criteri sostanziali contenuti nell’Avviso, sicché non è stata ravvisata violazione della lex specialis né dell’art. 12 della l. 241/1990. È stata inoltre ritenuta legittima, nell’ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, la scelta della media aritmetica, non sostituibile con mediana o esclusione del valore estremo in assenza di manifesta irrazionalità. I primi motivi aggiunti sono stati tuttavia accolti con riferimento alla concreta valutazione del progetto. Il giudizio della seconda scheda è stato ritenuto intrinsecamente contraddittorio e fondato su un travisamento del contenuto progettuale: il valutatore aveva considerato il progetto come implicante l’accesso a venti siti UNESCO, mentre esso prevedeva hotspot mobili collocabili anche in altri luoghi. Il TAR ha inoltre rilevato che le controdeduzioni erano state respinte con formule stereotipate, senza un effettivo confronto con il formulario e con le contestazioni della Fondazione, e che l’ampio scostamento rispetto agli altri punteggi non era adeguatamente motivato. Per tali ragioni ha annullato il D.D.G. n. 455 del 1° luglio 2025 e la nota del Comitato di Sorveglianza del 25 giugno 2025 nei limiti indicati in motivazione. I secondi motivi aggiunti sono stati respinti quanto all’impugnazione delle Linee guida e del regolamento interno. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’Amministrazione, per euro 1.800,00 oltre accessori su euro 2.700,00 complessivi.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza e parità di trattamento; il giudice non ha fondato su tale disposizione l’accoglimento, concentrato sui vizi concreti della valutazione.

  • art. 12 l. 241/1990

    Impone la predeterminazione e pubblicità dei criteri di valutazione. Non si applica alle Linee guida nella parte in cui disciplinano soltanto modalità organizzative e procedurali, come il numero dei valutatori e la gestione delle divergenze.

  • art. 73 Regolamento UE 2021/1060

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di trasparenza e parità di trattamento; il giudice ha ritenuto che il sistema adottato non violasse il diritto dell’Unione.

Massime di principio

  • La sostituzione, con effetto innovativo, di un provvedimento amministrativo impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario, quando il nuovo atto ne rinnovi la disciplina e ne aggiorni gli effetti lesivi.
  • La mancata prova della pubblicazione o della comunicazione individuale di un atto presupposto impedisce di far decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione, ove la conoscenza effettiva del destinatario non sia altrimenti dimostrata.
  • Le modalità organizzative e procedurali della valutazione comparativa, quali il ricorso a un terzo valutatore in caso di significativa divergenza tra i primi due giudizi, possono essere disciplinate da un atto successivo alla lex specialis, purché i criteri sostanziali di selezione siano stati previamente predeterminati e pubblicizzati.
  • La scelta della media aritmetica quale metodo di composizione di valutazioni tecniche divergenti rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa e non può essere sostituita dal giudice con metodi alternativi, salvo che risulti manifestamente irrazionale, arbitraria o discriminatoria.
  • La valutazione tecnica è illegittima quando il giudizio si fonda su un travisamento dell’oggetto della proposta, presenta contraddizioni interne tra premesse e punteggi, omette un effettivo esame delle controdeduzioni e non offre una motivazione adeguata per uno scostamento abnorme rispetto alle altre valutazioni.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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