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Sentenza

Sentenza n. 1239/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 2811/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per supplenze brevi e saltuarie

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 2811/2023, pubblicata il 24 novembre 2023 e notificata al Ministero il 27 novembre 2023, che aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere la retribuzione professionale docenti maturata per le supplenze brevi e saltuarie indicate nel giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Ha dedotto che, nonostante il giudicato, il Ministero non aveva adempiuto e ha chiesto l’adozione degli atti necessari e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 19 marzo 2026. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che la somma era in liquidazione, con data di esigibilità 12 maggio 2026, per un importo netto di euro 455,76; la ricorrente ha confermato la circostanza il 6 ottobre 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa oggetto del giudicato è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio: il Ministero aveva posto in liquidazione l’importo netto di euro 455,76, con esigibilità dal 12 maggio 2026, e la ricorrente ha confermato l’avvenuto soddisfacimento. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerata l’iniziale fondatezza del ricorso e il fatto che l’Amministrazione ha adempiuto soltanto durante il giudizio; liquidati euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    Quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta durante il giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto il pagamento disposto nelle more ha determinato l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale (stante l’evidente iniziale fondatezza del ricorso nel merito, per aver proceduto l’Amministrazione intimata ad ottemperare alla sentenza de qua solo nelle more del presente giudizio) e sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito resistente.

    In caso di cessazione della materia del contendere dovuta all’adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale; qui sono state poste a carico dell’Amministrazione, poiché il ricorso era inizialmente fondato e l’adempimento è avvenuto solo durante il giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, considerata anche la serialità della controversia e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.

    Il giudice può disporre la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; nel caso concreto la distrazione è stata accordata per i compensi liquidati in euro 300,00, oltre accessori.

Massime di principio

  • Se la pretesa azionata in un giudizio amministrativo risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; il ricorso per ottemperanza è quindi improcedibile quando l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del giudizio.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza inizialmente fondato, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non impedisce di porre le spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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