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Sentenza

Sentenza n. 1306/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato, codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 27 agosto 2024 e notificato in data 12 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202501544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato nell’ambito del Decreto Flussi, ritenendo sopravvenuta l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno e instaurare il rapporto di lavoro a causa della cessazione dell’attività della società che aveva impegnato la quota. L’amministrazione aveva inoltre ritenuto non accoglibile la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, sul presupposto che l’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 richiedesse il possesso di un permesso di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, violazione ed erronea applicazione dell’art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In sede cautelare il TAR aveva sospeso il provvedimento, rilevando che, dopo il regolare ingresso in Italia preceduto dal nulla osta e dal visto, le vicende del futuro datore di lavoro non precludono necessariamente il soggiorno dello straniero e che la revoca del nulla osta costituisce attività di autotutela soggetta a adeguata motivazione; aveva quindi ordinato un riesame in contraddittorio, anche ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione.

La decisione

A seguito dell’ordinanza cautelare, la Prefettura ha riesaminato la posizione del ricorrente, ha ripristinato l’istanza, lo ha convocato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e ha definito positivamente la procedura, rilasciando il modello 209 per attesa occupazione. Poiché tale attività amministrativa successiva ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato e il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente quale parametro relativo al preavviso di rigetto; la sentenza definisce il giudizio senza esaminare nel merito la censura, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del nulla osta e del soggiorno per lavoro subordinato; la sentenza non ne definisce il merito applicativo.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    prevede quale requisito essenziale per l'applicazione della norma primaria il possesso di un permesso di soggiorno

    L’amministrazione aveva interpretato la disposizione nel senso che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non potesse essere rilasciato in assenza di un precedente permesso di soggiorno; tale questione non è stata definitivamente decisa per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    essendosi l’amministrazione rideterminata attraverso una successiva attività integralmente satisfattiva dell'interesse fatto valere nel presente giudizio

    La sopravvenuta adozione di un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione si ridetermina con un’attività successiva integralmente satisfattiva dell’interesse fatto valere e il ricorrente ne dà atto, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte all’atto originario.
  • Dopo il regolare ingresso in Italia del lavoratore straniero, preceduto dal rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d’ingresso, le vicende sopravvenute riguardanti il futuro datore di lavoro non precludono automaticamente la possibilità dello straniero di soggiornare sul territorio nazionale.
  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, qualificata come attività di autotutela, richiede un’adeguata motivazione e, secondo quanto considerato in sede cautelare, impone all’amministrazione di riesaminare la posizione dello straniero in contraddittorio, verificando anche la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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