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Sentenza

Sentenza n. 1679/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di una SCIA in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e successivo diniego dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico relativo a una nuova istanza di sanatoria per i medesimi manufatti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Guardavalle relativo a un'istanza di accertamento di conformità concernente alcuni manufatti realizzati su particelle classificate in zona agricola e sottoposte a vincolo idrogeologico. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, contestando: la rilevanza dell'omessa indicazione nelle planimetrie di alcuni manufatti destinati alla rimozione; l'affermazione secondo cui l'area sarebbe priva di capacità edificatoria, sostenendo la permanenza dell'indice relativo alle attività produttive agricole; l'incompatibilità con la destinazione agricola delle opere di livellamento, pavimentazione, transito e deposito; la necessità di acquisire il nulla osta idrogeologico prima della valutazione comunale di conformità urbanistica; l'applicazione dell'art. 21 delle NTA sul divieto di riutilizzazione dell'area per il calcolo della volumetria. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato una seconda istanza di sanatoria, riferita ai medesimi manufatti ma corredata da ulteriori argomentazioni sui profili contestati. Tale istanza è stata respinta con provvedimento dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, impugnato con motivi aggiunti. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha riproposto le censure di merito e ha dedotto, in via nuova, l'incompetenza dell'Unione, nonché difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso principale e l'inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di connessione e incompetenza dell'Unione quale autorità decisoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la memoria del Comune depositata tardivamente. Ha accolto l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse relativa al ricorso principale, ritenendo che la seconda istanza di accertamento di conformità non fosse una mera reiterazione formale, ma una domanda ampliata con nuovi elementi diretti a superare i motivi ostativi del primo diniego. La nuova istanza ha riaperto il procedimento e rimesso all'amministrazione la rivalutazione complessiva della fattispecie; pertanto, l'eventuale annullamento del primo diniego non avrebbe più arrecato un'utilità concreta, diretta e attuale. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato improcedibile. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto sussistente la connessione sostanziale e procedimentale, poiché il nuovo provvedimento riguardava il medesimo bene della vita e la stessa sequenza procedimentale. Ha poi accolto il motivo di incompetenza, rilevando che l'esercizio associato di funzioni edilizie da parte di un'unione di comuni richiede una previsione statutaria, deliberazioni dei comuni partecipanti e un'apposita convenzione. In assenza di prova di tali presupposti, la competenza restava in capo al Comune territorialmente competente. L'argomento secondo cui l'Unione avrebbe respinto una distinta istanza SUAP commerciale è stato disatteso, poiché l'istanza era espressamente qualificata come domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e il provvedimento impugnato vi faceva diretto riferimento. Il provvedimento dell'Unione è stato annullato per incompetenza, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Comune di Guardavalle è stato onerato di determinarsi sulla domanda del 13 agosto 2025; dalla pubblicazione della sentenza ricomincia a decorrere il termine previsto dall'art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità edilizia e richiede la verifica della doppia conformità urbanistica ed edilizia; il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza rispetto all'istanza sulla quale il Comune deve nuovamente determinarsi.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il termine per la definizione dell'istanza di accertamento di conformità deve essere nuovamente computato dalla pubblicazione della sentenza, secondo l'effetto conformativo disposto dal TAR.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiama nel processo amministrativo il requisito dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c.; l'interesse deve permanere sino alla decisione.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve tradursi in un'utilità concreta, diretta e attuale e deve permanere fino alla decisione di merito.

  • art. 43 c.p.a.

    Disciplina i motivi aggiunti; la connessione è stata interpretata in senso sostanziale e teleologico, ricomprendendo la connessione relativa al medesimo bene della vita, alla stessa sequenza procedimentale o a un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.

  • art. 32 T.U.E.L.

    Costituisce base legislativa dell'esercizio associato di funzioni da parte delle unioni di comuni, ma il trasferimento di competenze richiede anche i presupposti statutari e convenzionali indicati dal giudice.

  • art. 42 T.U.E.L.

    Richiede la deliberazione consiliare dei comuni partecipanti quale presupposto del trasferimento o dell'esercizio associato delle funzioni.

  • art. 5 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento legislativo dell'organizzazione associata delle funzioni connesse allo sportello unico per l'edilizia.

  • art. 97 Cost.

    Il trasferimento o l'esercizio associato delle funzioni edilizie può perseguire obiettivi di efficienza ed economicità, ma non esonera dal rispetto dei presupposti formali per il trasferimento della competenza.

  • A.P. n. 5/2015

    Richiamata per il principio secondo cui l'accoglimento della censura di incompetenza comporta l'assorbimento delle altre doglianze, essendo precluso al giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall'autorità competente.

Massime di principio

  • La presentazione, dopo l'impugnazione di un diniego di accertamento di conformità, di una nuova istanza relativa ai medesimi interventi edilizi, ma arricchita da nuovi elementi diretti a superare i motivi ostativi del primo provvedimento, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il primo diniego: la nuova domanda riapre il procedimento e rende non più utile una pronuncia di annullamento riferita all'originario quadro istruttorio.
  • Nel processo amministrativo l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione, e richiede un'utilità concreta, diretta e attuale. Esso viene meno quando fatti sopravvenuti, anche imputabili al ricorrente, rimettono integralmente in discussione l'assetto sostanziale controverso.
  • I motivi aggiunti sono ammissibili quando il nuovo provvedimento, pur formalmente distinto, riguarda il medesimo bene della vita, si inserisce nella stessa sequenza procedimentale oppure è legato al provvedimento originario da un rapporto di pregiudizialità o dipendenza.
  • L'esercizio associato di funzioni edilizie da parte di un'unione di comuni richiede una previsione statutaria, deliberazioni consiliari dei comuni partecipanti e un'apposita convenzione; in mancanza di tali presupposti, la competenza resta in capo al comune territorialmente competente.
  • L'accertamento dell'incompetenza dell'autorità che ha adottato il provvedimento comporta l'annullamento dell'atto e l'assorbimento delle ulteriori censure di merito, poiché il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall'autorità competente.
  • Quando l'istanza è espressamente qualificata come domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, l'amministrazione non può riqualificarla, in sede processuale, come distinta istanza commerciale al fine di sottrarre il relativo provvedimento al sindacato del giudice o di giustificare la competenza di un diverso ente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioRiordino e organizzazione della PAMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereIncompetenzaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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