Sentenza del 04/11/2019 n. 6104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Società a ristretta basa partecipativa - Presunzione di distribuzione ai soci del reddito accertato alla società - Mancata prova dell'eventuale accantonamento o reinvestimento - Accertamento in capo i soci - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'attribuzione personale degli utili extracontabili accertati alla società, sostenendo che la distribuzione ai soci non potesse essere presunta automaticamente dalla mancata impugnazione dell'accertamento societario e dalla ristretta base partecipativa. La società, composta dai coniugi R. L. al 99% e R. S. all'1%, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e non aveva impugnato l'accertamento emesso nei suoi confronti. Il contribuente non aveva inoltre dimostrato che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti dalla società.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello, ritenendo legittima la presunzione relativa di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta compagine partecipativa. La presunzione poteva essere superata dal socio mediante prova concreta dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili, ma tale prova non è stata fornita. Di conseguenza, il reddito è stato attribuito al socio nella misura del 99%, corrispondente alla sua partecipazione, con conferma dell'accertamento e condanna dell'appellante al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 2727 del codice civile
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
La ristrettezza della compagine sociale, unita ai rapporti di solidarietà e reciproco controllo tra i soci, costituisce il fatto noto dal quale può essere presunta la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Si tratta di una presunzione relativa, superabile con prova contraria.
Art. 6, comma 10, del D.L. 119/2018
La controversia era stata rinviata per consentire l'eventuale adesione alla definizione agevolata, ma non è seguito alcun adempimento e il giudizio è proseguito.
Cassazione, sentenze nn. 6197/2007, 61297/2007, 78640/2008, 9130/2009, 13223/2009, 16234/2010 e ordinanza n. 2090/2015
La giurisprudenza richiamata riconosce, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci. Il socio deve fornire una prova concreta dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili; non è sufficiente invocare genericamente perdite contabili o l'assenza di prova diretta della distribuzione.
Massime di principio
- Nelle società con pochi soci, soprattutto quando esistono rapporti familiari o personali stretti, l'Amministrazione finanziaria può presumere che gli utili extracontabili accertati alla società siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.
- La presunzione non è assoluta: il socio può contestarla dimostrando con documentazione concreta che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati o sono stati reinvestiti.
- La mancata impugnazione dell'accertamento societario può rendere definitivo il maggior reddito della società e costituire il presupposto per l'accertamento personale nei confronti dei soci.
- Non è generalmente sufficiente sostenere che la società abbia registrato perdite contabili o negare genericamente la percezione degli utili; occorre fornire elementi contabili e finanziari specifici.
- L'accertamento personale viene normalmente determinato in proporzione alla quota di partecipazione, salvo prova di una diversa effettiva ripartizione degli utili.
- In casi analoghi è quindi essenziale conservare e produrre bilanci, movimenti bancari, delibere, registrazioni contabili e ogni documento idoneo a dimostrare la mancata distribuzione degli utili.
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