Sentenza del 06/11/2019 n. 28540 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, contestando sia la carenza di motivazione dell'atto sia la debenza dell'imposta. Sosteneva che gli immobili, salvo l'unità abitativa locata al custode, fossero direttamente utilizzati per lo svolgimento della propria attività istituzionale e quindi esenti dall'ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), e della L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a). Il Comune negava la sussistenza dei requisiti per l'esenzione. Dopo il rigetto nei primi due gradi, l'Associazione propose ricorso per cassazione, ma successivamente vi rinunciò.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto rituale la rinuncia, poiché sottoscritta da un difensore munito di procura speciale e notificata alla difesa del Comune secondo l'art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza necessità dell'accettazione del Comune. L'estinzione ha lasciato ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva respinto l'appello dell'Associazione e quindi confermato la pretesa ICI. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro oltre accessori. Non è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i)
Prevede l'esenzione ICI per determinati immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per attività di culto, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge. Nel caso concreto, l'esenzione era stata invocata dall'Associazione, ma non è stata riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio.
L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a)
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della qualificazione e della rilevanza delle attività istituzionali dell'ente ai fini dell'esenzione tributaria.
Art. 390 c.p.c.
Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione e richiede che essa sia effettuata con le forme previste e da un difensore munito dei necessari poteri. Nel caso concreto, tali requisiti sono stati ritenuti rispettati.
Art. 391 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione di dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di una rinuncia rituale al ricorso.
Art. 306, comma 1, c.p.c.
Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
La disciplina generale della rinuncia agli atti non si applica direttamente al giudizio di cassazione: per l'estinzione del ricorso per cassazione non è necessaria l'accettazione della controparte quando la rinuncia rispetta le formalità dell'art. 390 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La Corte ha chiarito che tale obbligo non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di una misura eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una rinuncia al ricorso validamente sottoscritta da un difensore munito di procura idonea e comunicata secondo le forme di legge è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio, anche senza l'accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso non comporta normalmente la cancellazione degli effetti della sentenza impugnata: la decisione dei precedenti gradi diviene definitiva, salvo altri strumenti di impugnazione ancora disponibili.
- La parte che rinuncia al ricorso può essere condannata alle spese del giudizio, in applicazione del principio di causalità, soprattutto quando il processo è stato instaurato per sua iniziativa e la rinuncia interviene in prossimità dell'udienza.
- Per ottenere un'esenzione tributaria fondata sull'utilizzo istituzionale di un immobile non è sufficiente la natura non lucrativa dell'ente: occorre dimostrare concretamente la destinazione diretta dell'immobile all'attività agevolata e il possesso di tutti i requisiti normativi.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto automaticamente in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la relativa previsione riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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