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Sentenza

Sentenza n. 1540/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202503734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui lo Sportello Unico presso la Prefettura di Firenze aveva respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il diniego era motivato dall'assenza di prova dello svolgimento di almeno un'attività lavorativa stagionale: il ricorrente aveva lavorato presso imprese operanti nei settori dell'idraulica e dell'installazione di impianti elettrici, non comprese nell'elenco delle attività stagionali previsto dal d.P.R. n. 1525/1963, e non risultava avere lavorato presso l'azienda agricola con cui aveva sottoscritto il contratto di soggiorno stagionale. Il provvedimento richiamava inoltre l'originaria mancata produzione di una cessione di fabbricato congrua con la certificazione di idoneità alloggiativa. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, di avere trasmesso alla Prefettura, tramite patronato, documentazione comprovante il lavoro stagionale svolto presso l'azienda agricola, spiegando che la relativa assunzione era stata registrata mediante il codice fiscale provvisorio inizialmente assegnatogli; a sostegno ha prodotto comunicazione di assunzione e buste paga. Ha sostenuto che tale documentazione dimostrava il possesso del requisito previsto dall'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, consistente nello svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi. Con il secondo motivo ha denunciato il mancato esame delle osservazioni e dei documenti trasmessi dopo il preavviso di rigetto, sostenendo che il termine assegnato non fosse perentorio e che la stessa amministrazione avesse comunicato che la procedura era ancora aperta. Con il terzo motivo ha contestato l'insussistenza dell'interesse pubblico al diniego, in presenza dei presupposti legali per la conversione e dell'assenza di condotte contrarie alla civile convivenza. La questione relativa all'idoneità alloggiativa era stata, secondo il ricorrente, superata mediante la produzione della cessione di fabbricato.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la Prefettura aveva soltanto riaperto il procedimento e convocato il ricorrente, senza che risultasse adottato un provvedimento satisfattivo, revocato il diniego impugnato o rilasciato il nuovo permesso di soggiorno. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Dagli atti di prima assunzione, dal modello Unilav e dalle buste paga emergeva che il codice fiscale provvisorio utilizzato per la prima assunzione coincideva con quello riportato nel permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il TAR ha rilevato che l'amministrazione non aveva tenuto conto, nel procedimento, di tali circostanze, che erano state dedotte dal ricorrente e documentate. Per tale ragione ha annullato il diniego, senza necessità di ulteriori statuizioni sui presupposti sostanziali della conversione. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della complessiva peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    svolgimento di attività lavorativa almeno trimestrale in qualità di lavoratore stagionale

    La disposizione è richiamata quale fonte del requisito per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; la decisione valorizza la necessità che l'amministrazione esamini la documentazione idonea a dimostrare il lavoro stagionale svolto.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    Il decreto è richiamato per l'elenco delle imprese e delle attività aventi carattere stagionale, utilizzato dall'amministrazione per escludere che le successive attività lavorative del ricorrente fossero stagionali.

Massime di principio

  • L'amministrazione non può fondare il diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale senza esaminare la documentazione tempestivamente dedotta dall'interessato e idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività stagionale richiesta dalla legge.
  • Quando la documentazione lavorativa è stata registrata mediante un codice fiscale provvisorio, la coincidenza di tale codice con quello riportato nel permesso di soggiorno costituisce una circostanza rilevante che l'amministrazione deve verificare e valutare ai fini della ricostruzione del rapporto di lavoro.
  • La mera riapertura del procedimento e la convocazione dell'interessato non determinano la cessazione della materia del contendere se non risulta adottato un esito amministrativo satisfattivo, né revocato o sostituito l'atto impugnato.
  • Il mancato esame, da parte dell'amministrazione, di circostanze e documenti dedotti dall'interessato nel corso del procedimento integra un vizio dell'istruttoria e impone l'annullamento del provvedimento conclusivo, quando tali elementi sono potenzialmente decisivi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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