Sentenza del 09/11/2018 n. 3256 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTA DI BOLLO - Atto di divisione immobiliare - Natura dichiarativa e non traslativa dell'atto di accettazione tacita dell'eredità - art. 1, co. 1 bis, all. A, Tariffa parte I di cui al DPR n. 642/1972
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di bollo di un atto di divisione immobiliare contenente anche l'accettazione tacita dell'eredità. Il punto centrale è stabilire se tale accettazione abbia natura traslativa, con applicazione dell'imposta prevista per gli atti traslativi, oppure natura dichiarativa e accessoria rispetto alla divisione. La sentenza ritiene che l'accettazione tacita, effettuata in relazione all'atto di divisione e oggetto di una nota di trascrizione direttamente dipendente da quest'ultimo, non costituisca un autonomo atto traslativo.
La decisione
L'accettazione tacita dell'eredità, pur essendo debitamente trascritta, è stata considerata atto dichiarativo e non traslativo. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642/1972, l'accettazione tacita e l'intero atto di divisione immobiliare sono soggetti esclusivamente all'imposta di bollo forfettaria di 230 euro, senza applicazione di un'ulteriore imposta proporzionale propria degli atti traslativi.
Norme richiamate
DPR n. 642/1972, art. 1, comma 1-bis, Tariffa, parte I
L'accettazione tacita dell'eredità, pur debitamente trascritta, soggiace, unitamente all'intero atto, esclusivamente all'imposta forfettaria di bollo di Euro 230,00.
La disposizione è interpretata nel senso che, quando l'accettazione tacita dell'eredità è inserita in un atto di divisione immobiliare ed è direttamente funzionale e dipendente da esso, non deve essere trattata come un autonomo atto traslativo soggetto a un'imposizione ulteriore, ma beneficia del regime di bollo forfettario applicabile all'intero atto.
Massime di principio
- L'accettazione tacita dell'eredità collegata a un atto di divisione immobiliare ha natura dichiarativa e non traslativa quando serve esclusivamente a rendere possibile o pubblicizzare la divisione.
- La trascrizione dell'accettazione tacita non determina, da sola, la natura traslativa dell'atto né comporta automaticamente un'imposta aggiuntiva rispetto a quella dovuta per l'atto principale.
- Quando un adempimento o una dichiarazione è direttamente dipendente dall'atto principale e non produce un autonomo trasferimento di proprietà, ai fini dell'imposta di bollo può essere assorbito nel trattamento fiscale complessivo dell'atto.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto concreto dell'atto: se l'accettazione è inserita in una divisione senza autonomi trasferimenti ulteriori, si applica il bollo forfettario di 230 euro; se invece l'atto contiene effettivi trasferimenti autonomi o negozi ulteriori, il trattamento fiscale potrebbe essere diverso.
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