Cassazione Penale, Sentenza n. 45830/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza sostenendo: (1) sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per carattere non abituale del fatto, modesto tasso alcolemico e assenza di condotte di guida pericolose (contestando anche l'enfasi su orario 'pomeridiano' e la rilevanza della presenza di un passeggero); (2) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per buona condotta e assenza di precedenti; (3) eccessività della pena inflitta e della durata della sospensione della patente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di Cassazione, con richiamo all'art. 613 c.p.p. (come modificato dalla legge 23/06/2017, n.103) e alla giurisprudenza consolidata che esclude deroghe anche in caso di appello convertito in ricorso. Per tale motivo le censure di merito non sono state esaminate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la sanzione a favore della Cassa delle ammende. Motivazione redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità (per condotta non abituale, basso tasso alcolemico e assenza di guida pericolosa); la Corte non ha valutato la questione nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 613 cod. proc. pen.
Interpretato in senso formale e rigoroso: gli atti di impugnazione in Cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità. La modifica operata dalla legge n.103/2017 è stata richiamata per confermare il requisito.
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato come base procedurale per la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione quando si tratta di sentenza inappellabile.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica normativa richiamata in relazione all'art. 613 c.p.p.; conferma l'obbligo di sottoscrizione degli atti da parte di difensori iscritti nell'albo speciale e la conseguente inammissibilità in caso di violazione.
Corte cost., 7 giugno 2000, n. 186
Citata a sostegno della valutazione negativa circa l'applicazione automatica di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende): il Collegio ha ritenuto non sussistenti profili di colpa tali da richiedere la sanzione.
Massime di principio
- La conformità formale dei vizi processuali è essenziale: un ricorso in Cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale è inammissibile e determina l'improcedibilità senza esame del merito.
- La conversione di un appello in ricorso non esonera dal rispetto dei requisiti specifici del mezzo di impugnazione (principio contro l'elusione dei requisiti formali).
- Quando il ricorso è inammissibile per vizi formali, tutte le questioni di merito (es. applicabilità art. 131-bis, attenuanti, proporzionalità della pena) non vengono valutate dalla Corte di Cassazione.
- Per ottenere il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è necessario documentare con chiarezza il carattere non abituale del comportamento, il modesto grado di pericolosità e le condizioni oggettive (tasso alcolemico), non potendosi basare su argomentazioni generiche.
- In caso di errore del difensore relativo all'iscrizione all'albo speciale, le possibili vie di tutela consistono nell'assicurarsi preventivamente della regolarità formale o nel tempestivo intervento di difensore abilitato per evitare l'inammissibilità.
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