Sentenza del 04/02/2019 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Reddito d'impresa - Metodo induttivo - Attribuzione utili extrabilancio - Socio - Presunzione secondo grado - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata ritenuta illegittima. Il metodo induttivo consente all'Amministrazione di ricostruire presuntivamente il maggior reddito della società, ma non consente automaticamente di attribuire quel maggior reddito ai soci mediante una presunzione di secondo grado. Per imputare gli utili extracontabili al socio sono necessari ulteriori elementi idonei a dimostrare, o almeno a fondare autonomamente, l'effettiva distribuzione degli utili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento del reddito della s.r.l. era stato effettuato con metodo induttivo e gli utili extracontabili così determinati erano stati attribuiti al socio. La contestazione riguardava l'illegittimità di tale attribuzione, fondata su una presunzione ulteriore: dalla presunzione del maggior reddito della società si pretendeva di presumere anche la distribuzione di tale reddito al socio, senza ulteriori elementi probatori.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sul divieto di presunzioni di secondo grado
L'accertamento induttivo del reddito della società non consente, da solo, l'attribuzione degli utili extracontabili ai soci.
La presunzione relativa al maggior reddito della società non può essere utilizzata automaticamente come base per un'ulteriore presunzione relativa alla distribuzione degli utili al socio.
Cassazione, sentenze n. 18640/2009, n. 13336/2009, n. 95/2009 e n. 20870/2010
I precedenti richiamati affermano che l'accertamento induttivo nei confronti della società non prova, da solo, la distribuzione degli utili extracontabili ai soci; tale attribuzione richiede elementi ulteriori e specifici.
Massime di principio
- Il maggior reddito accertato induttivamente a una società non può essere automaticamente imputato ai soci come utile distribuito.
- La presunzione della maggiore redditività della società e la presunzione della distribuzione degli utili al socio sono due passaggi distinti: il secondo non può derivare automaticamente dal primo.
- In presenza di un accertamento induttivo, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi per dimostrare l'effettiva disponibilità o distribuzione degli utili extracontabili al socio.
- Il socio può contestare l'avviso quando l'imputazione personale degli utili si fonda esclusivamente sulla ricostruzione presuntiva del reddito societario, senza prove autonome della distribuzione.
- La regola opera soprattutto quando l'accertamento societario è basato su presunzioni generiche o induttive; la presenza di elementi concreti, come prelievi, versamenti, movimentazioni finanziarie o altri indizi specifici, può invece giustificare l'attribuzione al socio.
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