Cassazione Penale, Sentenza n. 30481/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. per il reato associativo ex art. 74 D.P.R. 309/90. La difesa contestava la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'associazione (mancanza di prova del vincolo associativo, del contributo individuale non episodico e dell'esistenza di una struttura plurisoggettiva di almeno tre persone) e la motivazione che, secondo la difesa, si sarebbe fondata solo sul rapporto di parentela con Santangelo Fabio. Sul piano cautelare si contestava l'adeguatezza della custodia in carcere, proponendo misure meno afflittive e lamentando che l'incensuratezza del ricorrente non fosse stata adeguatamente valutata per vincere la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, co. 3, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un'ampia valutazione motivata, fondata su molteplici elementi indiziari convergenti (videoriprese, intercettazioni, modalità operative ripetute, uso dell'abitazione come base logistica, movimentazioni di denaro collegabili all'attività) che legittimano la sussunzione nel reato associativo e la misura cautelare adottata. La Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, co. 3, e ha rilevato l'assenza di elementi positivi idonei a superarla. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; inoltre è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. La custodia cautelare è pertanto rimasta confermata.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 74
Configurazione del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiede il vincolo associativo, un programma criminoso indeterminato e la partecipazione stabile di almeno tre persone, con apporto individuale non episodico.
D.P.R. 309/1990, art. 73
Individuazione dei reati-fine di traffico, detenzione e spaccio di stupefacenti rispetto ai quali si concreta il programma criminoso dell'associazione prevista dall'art. 74.
Codice di procedura penale, art. 274, lett. a) e c)
Presupposti delle esigenze cautelari: fuga, pericolo di inquinamento delle prove o reiterazione del reato; utilizzati per giustificare la custodia in carcere nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione relativa dell'esigenza cautelare per taluni reati (tra cui i delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90); può essere superata solo con elementi positivi specifici offerti dalla difesa.
Codice di procedura penale, art. 606, co.1, lett. b) ed e)
Motivi di ricorso per cassazione richiamati dalla difesa: violazione di norme e illogicità della motivazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione della condanna per indennità alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata con liquidazione di euro 3.000,00.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Prescrizione di comunicazioni o adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario in conseguenza del provvedimento: il provvedimento è stato trasmesso per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammesso solo nei limiti della normativa: la Corte di legittimità verifica vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti o delle prove.
- Per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/90 non è necessario un'organizzazione complessa: possono essere sufficienti strutture minime e persistenti dimostrabili tramite "facta concludentia" (contatti continui, basi logistiche, modalità operative ripetute, responsabilità ricorrente nella gestione di rifornimenti e denaro).
- La mera parentela con un soggetto apicale non basta a escludere la responsabilità, ma può concorrere come elemento fra i tanti in un quadro probatorio complessivo che dimostri l'inserimento stabile nell'organizzazione.
- Le intercettazioni, le videoriprese e i riscontri oggettivi (sequestri, trasferimenti di denaro, uso ripetuto di luoghi) hanno elevato valore dimostrativo se convergono e si integrano fra loro.
- La presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, co. 3, può essere superata solo con elementi specifici e concreti: lo stato d'incensuratezza da solo è inadeguato a vincerla.
- Per opporsi efficacemente a misure cautelari in casi simili la difesa dovrebbe individuare e contestare puntualmente i passaggi logici della motivazione, proporre elementi positivi e specifici che smentiscano la prognosi di reiterazione e dimostrare l'inesistenza di un apporto non episodico all'organizzazione.
- Quando il giudice del riesame richiama per relationem le argomentazioni del G.I.P., tale richiamo è ammissibile a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento originario; in caso contrario il richiamo implicito non basta.
- Nelle impugnazioni è strategico concentrare le censure su vizi formali e di logica motivazionale ben circostanziati (salti logici, contraddizioni manifeste, mancanza di collegamenti probatori), perché la Corte di Cassazione non sostituisce il proprio convincimento a quello del giudice di merito.
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