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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34652/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento delle accise sull’energia elettrica dovute sul conguaglio dell’anno 2008 e sui primi due mesi del 2009. La commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto l’appello della società contribuente ritenendo applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997: secondo il giudice di merito, la crisi economica generale e i ritardi nei pagamenti degli enti pubblici clienti costituivano circostanze esterne, imprevedibili e idonee a integrare la forza maggiore, mentre la società aveva agito diligentemente per fronteggiarle. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 384 c.p.c., assumendo che il giudice del rinvio avesse sostanzialmente reiterato la soluzione già cassata, qualificando erroneamente la crisi di liquidità come forza maggiore; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la crisi economica non può essere considerata evento anormale e imprevedibile ai fini dell’esimente. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, rilevando che il giudice del rinvio non si era attenuto ai principi di diritto già fissati in sede rescindente. In particolare, ha ribadito che la crisi di liquidità derivante dal reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici non integra forza maggiore, perché non è un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti; inoltre, la motivazione del giudice di merito era carente quanto al requisito soggettivo, essendosi limitata a richiami generici all’onerosità dell’accesso al credito senza misurarsi con il dovere del contribuente di adottare misure appropriate evitando sacrifici eccessivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche ricordato che, pur quando non ricorra la forza maggiore, il giudice di merito può comunque valutare l’adeguatezza e proporzionalità della sanzione alla luce dei principi costituzionali e unionali, disapplicando la normativa interna ove necessario.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La causa di non punibilità richiede una forza maggiore intesa in senso rigoroso, conforme alla giurisprudenza eurounitaria: occorrono un elemento oggettivo di circostanze anormali ed estranee all’operatore e un elemento soggettivo, consistente nell’obbligo di adottare tutte le misure appropriate senza sacrifici eccessivi.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione; la decisione che li disattenda è censurabile per violazione del vincolo conformativo.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stata dedotta la nullità della sentenza o del procedimento per la violazione del vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione e falsa applicazione della norma che disciplina la causa di non punibilità per forza maggiore.

Massime di principio

  • In materia sanzionatoria tributaria, la crisi di liquidità non è di per sé forza maggiore: non basta la difficoltà finanziaria dell’impresa, neppure se collegata a ritardi nei pagamenti di clienti pubblici, occorrendo un evento davvero anormale e imprevedibile che renda inevitabile l’inadempimento.
  • La forza maggiore richiede non solo un fattore oggettivo esterno all’operatore, ma anche la prova che il contribuente abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire o limitare le conseguenze dell’evento, senza affrontare sacrifici eccessivi.
  • Il giudice di rinvio non può limitarsi a una motivazione sostanzialmente reiterativa di quella già cassata: deve applicare puntualmente i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione.
  • Anche quando non sussista la causa di non punibilità per forza maggiore, il giudice tributario deve poter verificare la proporzionalità e adeguatezza della sanzione alla luce dei principi costituzionali e del diritto dell’Unione, disapplicando la disciplina interna se incompatibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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