Cassazione Penale, Sentenza n. 30202/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di stupefacenti e coltivazione illegittima di sostanze stupefacenti, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente censura: (i) la valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni e della messaggistica, offrendo una lettura alternativa delle conversazioni; (ii) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza così come valutati dal giudice di merito; (iii) l'accertamento delle esigenze cautelari e la scelta della misura custodiale ritenuta necessaria.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili: i motivi sono doglianze di fatto non ammesse in sede di legittimità e privi della specificità necessaria, essendo riproposizioni di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte conferma che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione se logica e non affetta da travisamento. Ritiene sussistenti gravi indizi a carico del ricorrente, fondati sulle intercettazioni e corroborati dai riscontri investigativi, e condivise le conclusioni del Tribunale circa la non episodicità dei reati, il concreto pericolo di recidiva e la rilevanza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., giustificanti la custodia cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020
Richiamata come norma procedurale che regola la forma di proposizione del ricorso; la Corte prende atto che il procedimento è stato svolto nelle forme previste dalla disposizione.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma applicata come base giuridica per il procedimento davanti al Tribunale (ricorso ex art. 309 c.p.p. al riesame delle misure cautelari).
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante è stata ritenuta configurata dal Tribunale e valorizzata dalla Corte come elemento che alimenta la presunzione dell'adeguatezza della misura cautelare più grave (custodia in carcere) per il pericolo di recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'applicazione di una sanzione pecuniaria dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per colpa.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento della Corte.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715
Richiamata come principio consolidato: l'interpretazione del linguaggio intercettato (anche criptico) è questione di fatto rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo travisamenti evidenti.
Massime di principio
- Le doglianze esclusivamente di fatto (es. diversa lettura di intercettazioni o messaggi) sono inammissibili in Cassazione: il ricorso deve colpire questioni di diritto o documentare un travisamento decisivo dei fatti.
- L'interpretazione delle intercettazioni è materia di merito: la Corte di legittimità non rivede la valutazione probatoria del giudice del merito se questa è logicamente motivata e non affetta da travisamento.
- Le intercettazioni possono costituire indizi gravi e "pieni" là dove risultano chiare e coerenti: non sempre sono necessari riscontri esterni per avere valore indiziario, salvo il caso in cui manchino elementi di logicità o siano contraddette da prove concrete.
- La configurazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. rafforza la presunzione sulla necessità di misure cautelari più severe (custodia in carcere) se sussiste un concreto pericolo di recidiva e non vi sono elementi che lo neutralizzino.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o colposamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), dunque è importante valutare la fondatezza giuridica e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Nel censurare valutazioni probatorie del giudice di merito è necessario dimostrare il travisamento del fatto o l'illogicità manifesta della motivazione; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti.
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