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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30202/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di stupefacenti e coltivazione illegittima di sostanze stupefacenti, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente censura: (i) la valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni e della messaggistica, offrendo una lettura alternativa delle conversazioni; (ii) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza così come valutati dal giudice di merito; (iii) l'accertamento delle esigenze cautelari e la scelta della misura custodiale ritenuta necessaria.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili: i motivi sono doglianze di fatto non ammesse in sede di legittimità e privi della specificità necessaria, essendo riproposizioni di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte conferma che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione se logica e non affetta da travisamento. Ritiene sussistenti gravi indizi a carico del ricorrente, fondati sulle intercettazioni e corroborati dai riscontri investigativi, e condivise le conclusioni del Tribunale circa la non episodicità dei reati, il concreto pericolo di recidiva e la rilevanza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., giustificanti la custodia cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020

    Richiamata come norma procedurale che regola la forma di proposizione del ricorso; la Corte prende atto che il procedimento è stato svolto nelle forme previste dalla disposizione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma applicata come base giuridica per il procedimento davanti al Tribunale (ricorso ex art. 309 c.p.p. al riesame delle misure cautelari).

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La circostanza aggravante è stata ritenuta configurata dal Tribunale e valorizzata dalla Corte come elemento che alimenta la presunzione dell'adeguatezza della misura cautelare più grave (custodia in carcere) per il pericolo di recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'applicazione di una sanzione pecuniaria dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per colpa.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento della Corte.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715

    Richiamata come principio consolidato: l'interpretazione del linguaggio intercettato (anche criptico) è questione di fatto rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo travisamenti evidenti.

Massime di principio

  • Le doglianze esclusivamente di fatto (es. diversa lettura di intercettazioni o messaggi) sono inammissibili in Cassazione: il ricorso deve colpire questioni di diritto o documentare un travisamento decisivo dei fatti.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è materia di merito: la Corte di legittimità non rivede la valutazione probatoria del giudice del merito se questa è logicamente motivata e non affetta da travisamento.
  • Le intercettazioni possono costituire indizi gravi e "pieni" là dove risultano chiare e coerenti: non sempre sono necessari riscontri esterni per avere valore indiziario, salvo il caso in cui manchino elementi di logicità o siano contraddette da prove concrete.
  • La configurazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. rafforza la presunzione sulla necessità di misure cautelari più severe (custodia in carcere) se sussiste un concreto pericolo di recidiva e non vi sono elementi che lo neutralizzino.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o colposamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), dunque è importante valutare la fondatezza giuridica e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Nel censurare valutazioni probatorie del giudice di merito è necessario dimostrare il travisamento del fatto o l'illogicità manifesta della motivazione; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti.

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