Sentenza del 12/11/2015 n. 4863 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Vendita Immobile - Prezzo - Congruità - Confronto con valore del mutuo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl rilievo dell'Amministrazione finanziaria è stato ritenuto fondato. Lo scostamento tra il prezzo di vendita dell'immobile e l'importo del mutuo può costituire un elemento utile per verificarne la congruità; la spiegazione relativa all'inclusione di arredi e mobilia nel finanziamento non è stata accolta, in assenza di elementi concreti e documentali idonei a dimostrarla.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento traeva origine dallo scostamento tra il prezzo dichiarato o risultante dalla vendita dell'immobile e l'importo del mutuo concesso dall'istituto di credito. Il contribuente aveva sostenuto che il finanziamento, pur essendo rapportato dalla banca al valore periziato dell'immobile, comprendesse anche somme destinate all'acquisto di arredi e mobilia, così da giustificare la differenza rispetto al prezzo dell'immobile. Tale giustificazione è stata ritenuta non credibile, perché incompatibile con i vincoli negoziali del mutuo e con le ordinarie prassi commerciali nei rapporti tra banca e cliente.
Massime di principio
- Lo scostamento significativo tra il prezzo dichiarato per un immobile e l'importo del mutuo può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria come elemento presuntivo per contestare la congruità del valore dichiarato.
- La giustificazione secondo cui il mutuo comprende anche spese per arredi o altri beni diversi dall'immobile deve essere provata da specifiche previsioni contrattuali, documenti bancari e riscontri oggettivi; una mera dichiarazione del contribuente non è sufficiente.
- Nella valutazione del finanziamento occorre considerare i vincoli dell'operazione bancaria e il rapporto normalmente esistente tra importo erogato, valore di perizia e bene ipotecato.
- Per superare una presunzione fondata sul confronto tra prezzo e mutuo, il contribuente deve fornire una ricostruzione economica coerente e documentata dell'operazione complessiva.
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