Ordinanza n. 457/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di permesso di costruire prot. n. 313496_1565_2025 del 24/04/2026, con il quale il Comune di Nardò ha respinto l’istanza del ricorrente per la realizzazione di un “frangisole a struttura leggera e amovibile” sul presupposto che lo stesso determini una “trasformazione urbanistica” in area in cui sono escluse tali trasformazioni; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ove occorra dei motivi ostativi ex art. 10-bis Legge n. 241/1990 prot. n. 57127 del 13/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda cautelare mediante una valutazione conclusiva del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un frangisole a struttura leggera e amovibile
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire del 24 aprile 2026, con il quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza per la realizzazione di un frangisole a struttura leggera e amovibile, ritenendo che l'intervento determini una trasformazione urbanistica non consentita nell'area interessata. Sono stati inoltre impugnati, ove occorra, i motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze di parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze della parte possono essere soddisfatte mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, di non adottare una misura cautelare sospensiva e di fissare direttamente la trattazione del merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio; l'ordinanza non esamina nel merito la relativa legittimità.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando direttamente l'udienza di merito senza pronunciarsi in via sostanziale sulla sospensione dell'atto impugnato.
- L'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria rispetto alla domanda principale e non comporta, da sola, una valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
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