Cassazione Penale, Sentenza n. 51490/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva riformato parzialmente il provvedimento del GIP disponendo la misura cautelare interdittiva (e originariamente arresti domiciliari) nei confronti di Corcione per reati di falso e turbata libertà degli incanti connessi a due appalti militari. Le censure principali del ricorrente: carenza di autonoma valutazione del GIP e del Tribunale del riesame sui profili di gravità indiziaria (in particolare per i capi 21 e 24), errata interpretazione di messaggi/registrazioni posti a fondamento degli indizi; illogicità della motivazione circa la consapevolezza e il dolo dell'indagato alla luce della filiera operativa (ruoli di altri ufficiali e ruolo formale del RUP), e contestazione delle esigenze cautelari (insufficienza e non attualità dei pericoli dedotti). In via difensiva si era richiamata la normativa sull'esecuzione di lavori urgenti prima della stipula contrattuale (art. 32 co.8 d.lgs. 50/2016 e norme emergenziali 2020) e si era invocata l'esclusione del dolo per stato di necessità o l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la misura cautelare interdittiva imposta a Corcione era stata revocata dal GIP del Tribunale di Velletri il 28 luglio 2023. La Corte ha ritenuto che, una volta venuta meno l'efficacia della misura, non permanga interesse concreto e attuale a ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento cautelare in sede di legittimità, salvo il caso in cui sussista la prospettiva di riparazione per ingiusta detenzione (non applicabile alle misure interdittive). La Corte ha inoltre escluso che il ricorso possa essere mantenuto in vita per evitare conseguenze extrapenali (es. disciplinari) o per ottenere riverberi favorevoli in altri procedimenti. Per effetto della sopravvenuta carenza di interesse la decisione è stata dichiarata inammissibile senza condanna alle spese processuali o ammenda.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. comma 9
Riferito nel ricorso come norma richiamata per chiedere l'annullamento dell'ordinanza; la questione attiene al potere del giudice di riesame e alla necessità di autonoma motivazione del GIP
art. 292 cod. proc. pen. comma 2 lett. c
Richiamata con riferimento al contenuto minimo richiesto della motivazione del provvedimento cautelare; il ricorrente denunciava violazione per mancanza di motivazione autonoma
artt. 353 e 479 cod. pen.
Articoli penali relativi alle fattispecie per le quali parte dell'ordinanza originaria era stata annullata per carenza di gravità indiziaria
art. 32 comma 8 d.lgs. 50/2016
Invocato dalla difesa per sostenere la legittimità dell'esecuzione di lavori prima della stipula contrattuale per ragioni di urgenza, quindi per contestare la offensività dei falsi
art. 8 comma 1 lett. a) d.l. 16 luglio 2020 n. 76 conv. legge 11 settembre 2020 n. 120
Norma emergenziale richiamata dalla difesa per giustificare l'esecuzione anticipata di lavori in tempo di emergenza Covid e contestare la rilevanza penale dei falsi
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato a titolo di possibile causa di esclusione della pena o attenuante (patteggiamento/definizione alternativa) in relazione allo stato di necessità dedotto dalla difesa
art. 405 cod. proc. pen. comma 1-bis
Norma la cui illegittimità costituzionale è stata menzionata a supporto del principio che la cessazione della misura interdittiva toglie interesse all'impugnazione; la giurisprudenza citata considera che, per le interdittive, non rimane interesse a impugnare dopo la revoca
art. 568 cod. proc. pen. comma 4
Richiamato nell'ambito della nozione di interesse ad impugnare: l'interesse deve essere concreto e attuale fino alla decisione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi: Sez. 5, n. 42839/2014 Oliani; Sez. 6, n. 9479/2009 Barnabà; Sez. 6, n. 46995/2021 Antonuccio; Sez. U n. 6624/2011 Marinaj)
Richiamate più sentenze per affermare che l'interesse a impugnare dev'essere attuale e concreto e che la cessazione della misura cautelare interdittiva comporta in genere la perdita dell'interesse per la cassazione; inoltre norme di orientamento sul divieto di usare i rimedi impugnatori per fini estranei al processo penale
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso è revocata o è cessata prima della decisione della Cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: è necessario che l'interesse all'impugnazione sia concreto e attuale fino alla decisione
- Non è sufficiente a mantenere l'interesse a impugnare in Cassazione l'eventuale ricaduta favorevole del provvedimento su procedimenti extrapenali (es. disciplinari); l'interesse deve mirare a rimuovere un pregiudizio penale direttamente collegato al provvedimento impugnato
- Per contestare la gravità indiziaria o la mancanza di autonoma motivazione del GIP è fondamentale provare che la carenza motivazionale sia tale da non poter essere colmata dal giudice del riesame; tuttavia, anche se il giudice di secondo grado integra o rifa la motivazione, il rimedio successivo potrebbe non essere ammissibile se è venuto meno l'interesse
- Quando la difesa invoca l'urgenza e la legittimità di lavori eseguiti prima della formalizzazione contrattuale (norme emergenziali o art. 32 d.lgs. 50/2016), occorre dimostrare concretamente il presupposto dell'urgenza; altrimenti tali argomentazioni difficilmente escludono la rilevanza penale dei falsi
- Le esigenze cautelari devono essere motivate in modo specifico e attuale (reiterazione, rischio di inquinamento probatorio, pericolosità sociale, ecc.). L'assenza di addebiti successivi o il tempo trascorso dagli ultimi fatti è elemento rilevante per contestare l'attualità della misura
- Per non perdere la possibilità di un controllo di legittimità, chi intende impugnare una misura cautelare deve valutare tempestivamente la situazione: se la misura viene revocata, considerare l'opportunità di altri rimedi o la rilevanza processuale concreta dell'impugnazione
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