Sentenza del 18/10/2018 n. 2465 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - novella del 2009 - efficacia retroattiva - non sussiste. Redditometro - presunzione iuris tantum - è tale. Redditometro - prova contraria - maggiore disponibilità finanziaria di origine non reddituale - nesso eziologico fra maggiore disponibilità e spese sostenute - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'applicazione retroattiva del nuovo meccanismo di accertamento redditometrico introdotto nel 2009 e la pretesa fiscale fondata sulle spese e sugli elementi di fatto valorizzati dall'Amministrazione. Ha sostenuto, inoltre, che tali spese fossero state finanziate mediante disponibilità di natura non reddituale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il nuovo redditometro introdotto nel 2009 non può essere applicato retroattivamente. Ha inoltre precisato che le presunzioni derivanti dal redditometro sono presunzioni semplici, aventi natura iuris tantum, e possono quindi essere superate dal contribuente. Tuttavia, non è sufficiente dimostrare genericamente l'esistenza di somme non derivanti da reddito: occorre provare sia la concreta maggiore disponibilità finanziaria sia il nesso eziologico tra tale disponibilità e le spese considerate nell'accertamento. L'esito è favorevole al contribuente limitatamente alla non retroattività del nuovo meccanismo e alla possibilità di fornire prova contraria, mentre la fondatezza della contestazione dipende dalla dimostrazione specifica del collegamento tra provviste non reddituali e spese sostenute.
Norme richiamate
Nuovo meccanismo di accertamento redditometrico introdotto nel 2009
Il nuovo meccanismo di accertamento redditometrico introdotto nel 2009 non ha efficacia retroattiva.
La disciplina più recente del redditometro non può essere utilizzata per ricostruire il reddito relativo a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Presunzioni derivanti dall'accertamento redditometrico
Le presunzioni recate dall'accertamento cd. "redditometrico" hanno un'efficacia iuris tantum.
Gli elementi di spesa utilizzati dal redditometro non costituiscono una prova definitiva del maggior reddito, ma possono essere contestati dal contribuente mediante prova contraria.
Prova contraria del contribuente
Il contribuente deve dimostrare che ha fatto fronte alle spese sostenute con provviste finanziarie di natura non reddituale.
La prova contraria richiede non solo di documentare l'esistenza di una disponibilità economica non derivante da reddito, ma anche di dimostrare il nesso eziologico tra tale disponibilità e le specifiche spese considerate dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Una disciplina fiscale che introduce un nuovo criterio di determinazione del reddito non può, in linea generale, essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Il redditometro determina una presunzione superabile: il contribuente può fornire prova contraria, ma deve farlo con elementi concreti, documentati e riferibili alle spese contestate.
- Non è sufficiente provare di possedere risparmi, donazioni, finanziamenti, disinvestimenti o altre somme di origine non reddituale; occorre dimostrare che proprio tali somme siano state utilizzate per sostenere le spese oggetto dell'accertamento.
- In situazioni analoghe, è quindi essenziale ricostruire temporalmente i flussi finanziari e conservare la documentazione che colleghi la provenienza delle somme alle singole spese.
- La contestazione dell'accertamento può avere esito favorevole se riguarda l'applicazione retroattiva della disciplina o se la prova dell'Amministrazione e il nesso tra spese e reddito risultano insufficienti; resta comunque necessario valutare la disciplina applicabile al periodo d'imposta specifico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 845 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →