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Sentenza

Sentenza n. 14363/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti: A) Determinazione, comunicata a mezzo PEC in data 13.12.2022, della Direzione generale per la Cura della Persona, la Salute e il Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”, con cui la Regione Emilia Romagna ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023, ovvero entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna” e dell’Allegato che costituisce parte integrante della stessa; B) Comunicazione prot. 1226260.U del 13.12.2022 trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti di seguito indicati: C) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.7.2022 (G.U.R.I del 15.9.2022), avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto; D) Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022 (G.U.R.I. del 26.10.2022), avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; E) Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; F) Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022; G) Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; H) Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (G.U.R.I. 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144); I) Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 relativa alla ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015, 2016, 2017 e 2018; L) Nota prot. n. 0645107 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; M) le seguenti deliberazioni, non conosciute ma citate nella Determina impugnata sub A) dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare: M.1) n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “Pay back DM … applicazione delle disposizioni ……. per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; M.2) n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni ……. per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; M.3) n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; M.4) n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; M.5) n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Payback DM … applicazione delle disposizioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; M.6) n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Payback DM - applicazione delle disposizioni … per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; M.7) n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB/311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM - anni 2015 2016 2017 2018”; M.8) n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback ……. per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; M.9) - n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni … per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; M.10) - n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; M.11) - n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; M.12) n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Payback DM …. applicazione delle disposizioni ………. per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; M.13) n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Payback DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; N) della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata; e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenziali e/o connessi, “anche non conosciuti dalla ricorrente”, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del Decreto Legge del 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142. (cd “Decreto Aiuti bis”) e dell'art. 9 ter, commi 8, 9 e 9 bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 anche a seguito delle modifiche introdotte con l’art. 1 del Decreto Legge n. 4 dell’ 11/01/2023 in relazione agli artt. 3, 23, 32, 41, 42, 53, 97 117 e 118 della Costituzione previa eventuale disapplicazione della norma nazionale contrastante con il diritto dell’Unione Europea o, in subordine, previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 18 del Decreto Legge del 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (cd “Decreto Aiuti bis”) e dell'art. 9 ter, commi 8, 9 e 9 bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 anche a seguito delle modifiche introdotte con l’art. 1 del Decreto Legge n. 4 dell’11/01/2023, con il diritto dell’Unione Europea.

Giustizia amministrativa202304131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e regionali di attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale recante l'elenco delle aziende soggette al ripiano e la quota dovuta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna che le imputava una quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, insieme agli atti ministeriali presupposti, agli accordi in Conferenza Stato-Regioni, alle circolari, alle ricognizioni contabili e alle deliberazioni delle aziende sanitarie. Ha dedotto: violazione della disciplina legislativa sul payback e dei principi nazionali ed europei in materia di contrattazione pubblica, buona fede, correttezza, legittimo affidamento, buon andamento, imparzialità, efficacia ed economicità; eccesso di potere per erronea o mancata valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento; violazione degli artt. 23 e 53 Cost. e dello Statuto dei diritti del contribuente; violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990 per difetto di motivazione e istruttoria; illegittimità costituzionale dell'art. 18 d.l. 115/2022 e dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, anche in relazione alle modifiche successive; violazione del diritto dell'Unione europea e dei principi di uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione, libertà d'impresa e tutela dell'affidamento. Ha chiesto anche la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda di annullamento degli atti ministeriali e generali e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, quanto alla determinazione regionale applicativa del payback e agli atti regionali connessi. Quanto agli atti statali, il Collegio ha ritenuto infondate le censure. Il meccanismo del payback era sostanzialmente conoscibile già dal 2015, sia quanto alle percentuali di ripiano a carico delle imprese sia quanto al criterio di imputazione proporzionale al fatturato. La successiva fissazione del tetto regionale nel 2019 non ha introdotto una disciplina sostanziale nuova, essendo il parametro del 4,4% già previsto a livello nazionale e poi confermato per le regioni. Non è stata quindi ravvisata una lesione dell'affidamento, né un'alterazione delle gare o dei contratti, poiché il payback opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica quantità, prezzi o condizioni delle forniture. Il TAR ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno escluso l'illegittimità costituzionale del meccanismo sostanziale e riconosciuto la riduzione al 48% della quota anche per le imprese che non abbiano rinunciato al contenzioso. Quanto agli atti regionali, il Collegio ha ritenuto che le regioni svolgano attività meramente tecnica, contabile, vincolata e riepilogativa: verificano il fatturato, individuano le imprese e applicano percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare potere autoritativo o discrezionalità. Ne deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo di natura patrimoniale, relativo al corretto calcolo del quantum, devoluto al giudice ordinario. La controversia può essere riassunta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le richieste di rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia sono state respinte. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La norma disciplina il tetto di spesa, il concorso delle aziende al ripiano e la procedura di individuazione delle imprese e degli importi. Per gli anni 2015-2018 attribuisce alle regioni il compito meramente attuativo di verificare i dati contabili, compilare l'elenco delle imprese e imporre il pagamento della quota già determinata secondo criteri legislativi.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter d.l. 78/2015, rendendo operative le procedure per l'individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    «solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata»

    Ha istituito il fondo statale e previsto la riduzione della quota di ripiano; la Corte costituzionale ha esteso tale riduzione anche alle imprese che non avevano rinunciato al contenzioso.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine di legge.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia regionale non rientra in una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi applicare il criterio del petitum sostanziale.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata respinta, poiché il Collegio ha ritenuto non ravvisabili profili di incompatibilità della disciplina con il diritto dell'Unione europea.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    «nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] la riduzione al 48 per cento»

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui escludeva dalla riduzione le imprese che avevano instaurato controversie o non intendevano abbandonarle.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del payback per il periodo 2015-2018, escludendo la violazione degli artt. 23 e 41 Cost. e dei principi di irretroattività e tutela dell'affidamento.

Massime di principio

  • La controversia relativa agli atti regionali di attuazione del payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'attività regionale è integralmente vincolata alla verifica contabile del fatturato, all'individuazione delle imprese e all'applicazione matematica di percentuali già fissate dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità.
  • Nel sistema del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la determinazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento costituiscono competenze statali; le regioni non possono rideterminare tali elementi, ma devono limitarsi a porre a carico delle imprese le quote già previste e calcolate secondo criteri normativamente predeterminati.
  • La successiva determinazione del tetto regionale di spesa non viola, di per sé, il legittimo affidamento delle imprese fornitrici quando il meccanismo del payback, le percentuali di ripiano e il criterio proporzionale al fatturato erano già conoscibili al momento delle gare e della conclusione dei contratti.
  • Il payback opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o condizioni contrattuali, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa mediante un contributo correlato al superamento del tetto di spesa.
  • La riduzione al 48% della quota di ripiano prevista dalla disciplina applicabile agli anni 2015-2018 deve essere riconosciuta anche alle imprese che abbiano instaurato o mantenuto il contenzioso, in applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina originaria.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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