Sentenza n. 11080/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento emesso dal Ministero dell’interno in data 8-9 marzo 2022, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. e), e 16, comma 2 l. 91/1992; b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 30 ottobre 2023: dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo, con il ricorso introduttivo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e il difetto di motivazione, ritenuta generica e apodittica quanto ai motivi di sicurezza nazionale. Con i motivi aggiunti, notificati dopo l’acquisizione della documentazione riservata, ha contestato gli addebiti dell’amministrazione e negato qualsiasi contiguità con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), affermando di avere sempre operato nella legalità. Il diniego era fondato su informazioni degli organismi di sicurezza della Repubblica, relative a un possibile coinvolgimento del richiedente in un’organizzazione terroristica e alla conseguente sussistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto infici il provvedimento, poiché, quando il diniego di cittadinanza è fondato su dati riservati attinenti alla sicurezza della Repubblica, il contraddittorio procedimentale non può consentire l’ostensione analitica degli elementi posti a fondamento della decisione. La motivazione è stata ritenuta sufficiente mediante il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi di sicurezza, senza necessità di indicare tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, la cui divulgazione potrebbe compromettere le attività investigative e preventive. Quanto alle contestazioni sull’attendibilità e sulla sufficienza degli elementi, il Collegio ha attribuito rilievo alla provenienza istituzionale delle informazioni, raccolte e vagliate dagli organismi competenti, e ha ritenuto non irragionevole il giudizio di pericolosità, anche in presenza di una situazione di dubbio. La relazione riservata acquisita in giudizio ha fornito elementi indicativi, secondo una logica di prevenzione avanzata, del possibile coinvolgimento del richiedente in un’organizzazione terroristica. Nel bilanciamento tra l’interesse individuale all’acquisto della cittadinanza e la sicurezza della Repubblica, quest’ultima è stata considerata interesse di rango superiore, tale da giustificare parametri rigorosi e l’omessa divulgazione dei dettagli riservati. Le spese sono state compensate. È stata lasciata salva la possibilità di presentare una nuova istanza in presenza di fatti sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione amministrativa anche dei profili inerenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 16, comma 2, l. 91/1992
È richiamato quale base normativa del procedimento di concessione della cittadinanza in relazione ai profili di sicurezza nazionale.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza, la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l’iter logico della decisione, senza dovere rendere note tutte le fonti e le informazioni riservate.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego quando la decisione si fonda su informazioni riservate sottratte all’ostensione e il contraddittorio non potrebbe consentire la conoscenza dettagliata degli elementi decisivi.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
È richiamato quale disposizione che sottrae all’accesso determinate informazioni riservate attinenti alla sicurezza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica, il diniego è adeguatamente motivato quando rende comprensibile il percorso logico seguito dall’amministrazione e indica l’esistenza di elementi sfavorevoli provenienti dagli organismi di sicurezza, senza dover divulgare analiticamente fonti, fatti e valutazioni interne riservate.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate sottratte all’accesso per ragioni di sicurezza nazionale, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, poiché il contraddittorio procedimentale non potrebbe comunque consentire all’interessato la conoscenza dettagliata degli elementi decisivi.
- Nel controllo giurisdizionale sul diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza, le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente competenti possono costituire base istruttoria attendibile; in una prospettiva di prevenzione avanzata, è sufficiente anche una situazione di dubbio ragionevole circa la pericolosità del richiedente.
- Nella valutazione della domanda di naturalizzazione, l’interesse alla sicurezza della Repubblica prevale sull’interesse individuale all’acquisto della cittadinanza e giustifica l’impiego di parametri rigorosi per escludere situazioni di pericolosità, anche in considerazione delle possibili ripercussioni interne e internazionali derivanti dall’acquisto dello status civitatis.
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