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Sentenza

Sentenza del 15/01/2019 n. 711 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava il mancato riconoscimento del credito d'imposta per incremento occupazionale previsto dall'art. 7 della legge n. 388/2000. Sosteneva che l'omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi costituisse una semplice irregolarità formale, emendabile anche in sede contenziosa, richiamando il principio della generale correggibilità delle dichiarazioni fiscali. Con il secondo motivo lamentava inoltre omessa o insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento del credito per assenza di idonea documentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'indicazione del credito d'imposta nel quadro RU non è una mera dichiarazione di scienza, ma una manifestazione negoziale della volontà del contribuente di usufruire dell'agevolazione. Pertanto, l'omessa indicazione comporta la perdita del beneficio e non può essere sanata mediante contestazione dell'atto impositivo, salvo la dimostrazione di un errore negoziale essenziale e riconoscibile, che nella fattispecie non è stato dedotto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione del consolidamento successivo della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7

    Prevede un credito d'imposta per i datori di lavoro che incrementano il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, secondo specifiche condizioni.

    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento.

  • Decreto legislativo n. 241/1997

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del presente decreto.

    La compensazione del credito deve risultare dalle dichiarazioni fiscali.

  • Legge n. 212/2000, artt. 6 e 10

    Richiamata dalla contribuente, ma non ritenuta idonea a superare la decadenza derivante dall'omessa indicazione del credito nel quadro RU.

  • Codice civile, artt. 1324, 1427 e 1428

    Poiché la dichiarazione relativa all'esercizio dell'agevolazione ha natura negoziale, essa può essere corretta solo nei limiti previsti per gli errori negoziali, cioè in presenza di un errore essenziale e riconoscibile o di altro vizio della volontà.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Norme processuali poste a fondamento, rispettivamente, della censura per violazione di legge e di quella per omessa o insufficiente motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato per il deposito delle memorie della società ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 187, ultimo comma

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla censura motivazionale, ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016

    Il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla pretesa tributaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

    Il principio di generale emendabilità riguarda le dichiarazioni fiscali aventi natura non negoziale, ossia mere dichiarazioni di scienza, e non si applica alle dichiarazioni con cui il contribuente manifesta la volontà di esercitare un'opzione agevolativa.

  • Cassazione, sentenza n. 610/2018

    Ha affermato che l'indicazione in dichiarazione di un credito d'imposta connesso a un'agevolazione ha valore negoziale e che la sua omissione impedisce di usufruire del credito.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale richiede l'indicazione del credito o dell'opzione agevolativa in uno specifico quadro della dichiarazione, tale adempimento può costituire una manifestazione di volontà e non una semplice formalità.
  • L'omessa indicazione di un credito d'imposta avente natura agevolativa può comportare la decadenza dal beneficio, anche se il contribuente possiede in concreto tutti i requisiti sostanziali.
  • Il principio generale secondo cui la dichiarazione dei redditi è emendabile non si applica automaticamente alle opzioni negoziali o alle agevolazioni che richiedono una scelta espressa del contribuente.
  • La correzione dell'omissione è normalmente ammessa solo se viene provato un vizio della volontà, come un errore essenziale e riconoscibile; la mera dimenticanza o l'errore formale non sono necessariamente sufficienti.
  • Prima di utilizzare o compensare un credito d'imposta occorre verificare la corretta indicazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui il beneficio è riconosciuto e rispettare eventuali termini decadenziali.
  • La possibilità di far valere il credito per la prima volta in sede di ricorso contro una cartella o un avviso dipende dalla natura dell'adempimento: è più ampia per errori su dati meramente conoscitivi, ma può essere esclusa per opzioni agevolative aventi natura negoziale.

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