Cassazione Penale, Sentenza n. 29203/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Santimone impugnava la sentenza di revisione della Corte di appello di Brescia per due motivi principali: 1) vizio nella rideterminazione della pena, sostenendo che l'assoluzione per l'episodio del 01/12/2013 sposta l'ultimo fatto rilevante al 26/01/2012 e dunque vanno applicati i limiti edittali previgenti (corruzione punita allora con reclusione da 2 a 5 anni), mentre la Corte di Brescia ha adottato una pena base superiore senza motivazione adeguata e ha fatto riferimento a limiti edittali successivi introdotti dalla L. 6/11/2012 n.190; 2) errore nella quantificazione degli accessi abusivi rilevanti ai fini dell'aumento per continuazione: il ricorrente sosteneva che gli accessi abusivi furono cinque (sebbene ciascuno avesse prodotto pluralità di informazioni), mentre la Corte di Brescia ha considerato undici/dodici interrogazioni ai fini dell'aumento, riducendo in modo irragionevole soltanto di 1/12 l'aumento originariamente calcolato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la Corte di Brescia, dopo aver assolto l'episodio del 01/12/2013, avrebbe dovuto tener conto del mutamento della cornice edittale (ultimo fatto rilevante individuato nel 26/01/2012) e motivare adeguatamente la scelta di fissare la pena base sopra il minimo edittale, soprattutto in confronto alla motivazione della Corte di appello di Torino che aveva fissato la pena al minimo. Per il secondo motivo la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo del numero di interrogazioni/informazioni ottenute (e non solo dei singoli accessi fisici) come parametro per quantificare l'aumento ai fini della continuazione, confermando la valutazione di merito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa rinviata a diversa Sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Riferito come norma delittuosa contestata per gli accessi abusivi al sistema informatico (SDI); la Corte ha considerato penalmente rilevanti non solo i singoli accessi fisici ma anche le interrogazioni/informazioni ottenute tramite quegli accessi
art. 319 cod. pen.
Norma sulla corruzione propria; il reato di corruzione è stato ritenuto il più grave nel cumulo/continuazione e la determinazione della pena di base deve tener conto della cornice edittale vigente all'epoca dell'ultimo fatto ritenuto in continuazione
art. 321 cod. pen.
Richiamato in relazione agli illeciti connessi alla corruzione (anche ai fini della qualificazione delle aggravanti/concursus)
art. 81 cod. pen.
Principio della continuazione tra reati diversi posti in esecuzione dello stesso disegno criminoso, rilevante per il calcolo dell'aumento di pena complessiva
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (circostanze e loro valutazione); la Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena richiedesse esplicita motivazione se si discostava in modo significativo dalla valutazione anteriore
L. 6 novembre 2012 n. 190
innalzamento della cornice edittale per la corruzione (da quattro ad otto anni), entrata in vigore il 28/11/2012
Modifica della cornice edittale intervenuta dopo alcuni fatti; la Corte ha stabilito che, dopo l'assoluzione dell'episodio successivo, il giudice di revisione avrebbe dovuto tenere conto della cornice vigente alla data dell'ultimo fatto ancora contestato e motivare eventuale diversa scelta
L. 27 maggio 2015 n. 69
dal 14 giugno 2015 la corruzione propria è punita con la reclusione da sei a dieci anni
Evidenziata per contesto storico-normativo ma non applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; sottolinea l'importanza di applicare la cornice edittale temporalmente corretta
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato procedimentalmente per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione conformemente alle norme di rito
Massime di principio
- Nella determinazione della pena per reati in continuazione va applicata la cornice edittale vigente all'epoca dell'ultimo fatto rilevante ancora ritenuto in continuazione; se cambia la 'data ultima' per effetto di assoluzioni, il giudice deve ricalcolare la pena tenendo conto della cornice temporale corretta
- Se il giudice di revisione si discosta in modo significativo dalla quantificazione della pena adottata da un precedente giudice di merito, è obbligato a fornire motivazione adeguata e specifica sui criteri utilizzati (art. 133 c.p.)
- Per il calcolo dell'aumento per continuazione il riferimento può essere il numero di informazioni/interrogazioni ottenute tramite accessi abusivi, non necessariamente il numero di accessi fisici; tuttavia il giudice deve rendere chiaro il parametro scelto e la sua logica
- Il mutamento della cornice edittale per effetto di leggi intervenute successivamente ai fatti impone attenzione temporale: non si applicano automaticamente le misure aumentative posteriori se il fatto più recente poi escluso rimette in gioco limiti edittali precedenti
- In caso di annullamento parziale per vizio nella determinazione della pena, la Corte di cassazione può rinviare la sola questione del trattamento sanzionatorio al giudice di merito per nuovo esame motivato
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