Ordinanza n. 209/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale della Provincia dell’Aquila - Settore Edilizia Scolastica e Pubblica n. 103 dell’1 giugno 2026, comunicata in data 3 giugno 2026, con la quale sono stati approvati i verbali e gli esiti della gara ed è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto per i Lavori di demolizione e ricostruzione in sito dell’ex complesso ITAS, per destinarlo a nuova sede dell’ITG “O. Colecchi” di L’Aquila, in favore della Edilfrair Costruzioni Generali s.p.a.; - degli esiti di gara trasmessi con PEC del 3 giugno 2026; - di tutti i verbali di gara, in particolare del verbale n. 1 del 18 dicembre 2025, del verbale n. 2 del 23 dicembre 2025, del verbale n. 3 del 13 gennaio 2026, del verbale n. 4 del 15 gennaio 2026, del verbale n.5 del 22 gennaio 2026, del verbale n. 13 del 17 marzo 2026, del verbale n. 14 del 2 aprile 2026 e del verbale n. 15 del 23 aprile 2026, con i quali la Commissione giudicatrice ha proceduto all’ammissione delle offerte in gara, alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi ai concorrenti, nonché alla formulazione della proposta di aggiudicazione conformemente alla graduatoria generata dopo l’immissione dell’offerta economica; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; e per la condanna della Provincia dell’Aquila - previa declaratoria di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nel contratto - ad aggiudicare la gara alla SV EDIL s.r.l. ed a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito; nonché, in via subordinata, per la condanna della Provincia dell’Aquila al risarcimento del danno per equivalente pecuniario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'ex complesso ITAS, con approvazione dei verbali e degli esiti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa controinteressata, unitamente agli esiti e ai verbali di gara, chiedendone la sospensione cautelare, l'annullamento e, in caso di contratto già stipulato, la declaratoria di inefficacia ex tunc, con accertamento del diritto all'aggiudicazione e al subentro; in subordine ha chiesto il risarcimento per equivalente. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, l'indicazione, nella scheda tecnica relativa al sub-criterio B3, di un preventivo di fornitura anziché del prezzo offerto, che secondo la ricorrente avrebbe potuto anticipare la consistenza e la convenienza dell'offerta economica, condizionando la valutazione qualitativa della Commissione; dall'altro, la pretesa carenza della documentazione comprovante la capacità professionale dei consulenti esterni e la consistenza degli elementi migliorativi e delle soluzioni metodologiche proposte dall'aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che i motivi di ricorso non presentassero un sufficiente grado di fondatezza. In particolare, l'indicazione del preventivo di fornitura nella scheda tecnica del sub-criterio B3 non è apparsa, prima facie, idonea a rivelare anticipatamente la consistenza e la convenienza dell'offerta economica, considerata la marginalità dell'elemento rispetto a un'offerta economica formulata a corpo e la funzione meramente esplicativa della soluzione migliorativa; è stato pertanto escluso, allo stato cautelare, un rischio di condizionamento del giudizio qualitativo della Commissione. È stata inoltre ritenuta non evidente la carenza documentale relativa alla capacità professionale dei consulenti esterni e agli elementi migliorativi, poiché la Commissione disponeva delle relazioni descrittive e della documentazione allegata per ciascun sub-criterio, sufficienti a valutare la qualità dell'offerta. Il Collegio ha altresì ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sollecita ricostruzione dell'opera scolastica danneggiata dal sisma del 2009 e inserita in un piano di riconversione dell'edilizia scolastica. Ha quindi escluso sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, fissando l'udienza pubblica di merito al 13 gennaio 2027. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori, in misura di euro 2.000,00 in favore della Provincia e di euro 2.000,00 in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'insufficiente fumus boni iuris e per l'assenza del periculum in mora; nella ponderazione cautelare è stata attribuita prevalenza all'interesse pubblico alla sollecita ricostruzione dell'opera scolastica.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'indicazione di un preventivo di fornitura nella documentazione tecnica non determina di per sé l'anticipazione dell'offerta economica né il rischio di condizionamento della valutazione qualitativa, quando l'elemento abbia rilievo marginale rispetto a un'offerta formulata a corpo e svolga una funzione meramente esplicativa della soluzione migliorativa.
- La contestazione della carenza documentale dell'offerta tecnica non presenta sufficiente fumus quando la commissione possa desumere la qualità delle soluzioni proposte dalle relazioni descrittive e dalla documentazione allegata per i singoli sub-criteri di valutazione.
- Nel giudizio cautelare in materia di gara, la sospensione dell'aggiudicazione richiede la compresenza di un apprezzabile fumus boni iuris e di un concreto periculum in mora; l'interesse pubblico alla sollecita ricostruzione di un'opera danneggiata da un evento sismico può prevalere nella ponderazione degli interessi quando le censure non appaiano assistite da sufficiente fondatezza.
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