Cassazione Civile, Ordinanza n. 03612/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (odontoiatra)
La controversia
Un odontoiatra aveva impugnato davanti agli organi disciplinari la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi irrogata per avere rivolto, in più occasioni e anche in atti ufficiali, accuse gravemente denigratorie e diffamatorie a una collega nell’ambito di vicende interne all’associazione di categoria ANDI, attribuendole l’uso non autorizzato di un timbro recante la propria firma, la falsificazione di un documento e la falsificazione di un verbale associativo. La Commissione disciplinare aveva ritenuto integrata la violazione degli artt. 1 e 58 del codice deontologico, escludendo la prescrizione per la reiterazione delle condotte; la Commissione Centrale aveva confermato, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla conoscenza dei fatti da parte dell’ente procedente e dall’ultimo esposto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 221/1950, sostenendo che i fatti riguardavano rapporti interni associativi e non l’esercizio della professione; 2) violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 59 d.P.R. 221/1950 per il mancato rinvio dell’udienza e la lesione del diritto di difesa, assumendo di avere chiesto di essere sentito personalmente; 3) violazione dell’art. 51 d.P.R. 221/1950, perché la prescrizione doveva decorrere dalla commissione dell’illecito e non dalla sua conoscenza o dall’ultimo esposto; 4) violazione dell’art. 58 del codice deontologico e dell’art. 116 c.p.c. in punto di accertamento della responsabilità disciplinare.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, affermando che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare per gli esercenti le professioni sanitarie decorre dalla commissione dell’illecito e non dalla conoscenza dei fatti da parte dell’organo disciplinare né dalla presentazione dell’esposto. Ha ritenuto errata la decisione impugnata nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dall’ultimo esposto, trattandosi di atto di mera denuncia e non di fatto idoneo a interrompere o sostituire la commissione dell’illecito. Il primo motivo è stato rigettato perché le condotte, pur maturate in ambito associativo, erano comunque collegate all’esercizio professionale e idonee a incidere sul decoro della professione; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie in diversa composizione, per nuovo esame della prescrizione e delle ulteriori questioni connesse. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 221/1950
la rilevanza disciplinare del sanitario non è limitata alle sole condotte strettamente inerenti all’esercizio professionale, ma si estende anche a comportamenti extra-professionali disdicevoli al decoro professionale; nel caso concreto le condotte in ambito associativo erano comunque connesse all’attività professionale e valutabili disciplinarmente.
art. 1 codice deontologico medica/odontoiatrica
il codice disciplina anche i comportamenti tenuti fuori dall’esercizio professionale quando rilevanti e incidenti sul decoro della professione.
art. 58 codice deontologico
impone rapporti improntati a solidarietà, collaborazione e reciproco rispetto tra colleghi; sono vietati comportamenti denigratori e colpevolizzanti verso i colleghi, specie in caso di errori professionali.
art. 59 d.P.R. 221/1950
il sanitario può chiedere di essere sentito personalmente; se la richiesta è formulata, la Commissione deve disporre l’audizione, mentre il potere discrezionale di non sentire l’interessato opera solo se la richiesta non è stata fatta.
art. 62 d.P.R. 221/1950
va letto in coordinamento con l’art. 59, imponendo l’avviso dell’adunanza e la considerazione della richiesta di audizione personale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione che fonda censure su atti o documenti del giudizio di merito deve riprodurne il contenuto rilevante e indicarne specificamente la collocazione processuale e nel fascicolo; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 51 d.P.R. 221/1950
la prescrizione dell’azione disciplinare quinquennale decorre dalla commissione dell’illecito, non dalla sua conoscenza da parte dell’organo procedente; l’esposto del privato non ha effetti interruttivi e non è equipollente alla commissione dell’illecito.
art. 2945, comma 2, c.c.
richiamato per l’effetto permanente dell’interruzione durante la fase giurisdizionale successiva all’avvio del procedimento disciplinare, in caso di procedimento penale rilevante.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per censurare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato assorbito dall’accoglimento della prescrizione.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sanitario, la sfera rilevante non coincide con i soli atti strettamente professionali: possono avere rilievo disciplinare anche condotte poste in essere in contesti associativi o extra-professionali, quando siano idonee a ledere il decoro della professione e a violare i doveri di colleganza.
- Le accuse gravemente denigratorie o diffamatorie rivolte a un collega possono integrare violazione dei doveri deontologici di solidarietà, collaborazione e reciproco rispetto, soprattutto se diffuse con ampia risonanza pubblica e se attinenti anche a profili penalisticamente rilevanti.
- Nel giudizio di legittimità, le censure fondate su documenti o atti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la sede processuale e la collocazione nei fascicoli.
- La prescrizione dell’azione disciplinare degli esercenti le professioni sanitarie decorre dalla commissione dell’illecito e non dalla conoscenza del fatto da parte dell’organo disciplinare; l’esposto del terzo non costituisce fatto interruttivo né sostitutivo dell’illecito.
- Se il fatto disciplinare ha anche rilevanza penale e viene instaurato un procedimento penale, la disciplina della prescrizione va coordinata con l’effetto interruttivo e con la ripresa del decorso solo nei termini compatibili con l’esito del giudizio penale.
- La richiesta di audizione personale dell’incolpato, quando prevista dalla normativa disciplinare, deve essere considerata dall’organo giudicante; il potere discrezionale di omettere l’audizione sussiste solo in assenza di una specifica richiesta.
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