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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-385/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2024. — Matkustaja A contro Finnair Oyj. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Circostanze eccezionali – Guasti tecnici causati da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore successivamente all’annullamento del volo – Sistema di misurazione della quantità di carburante dell’aeromobile. — Causa C-385/23

Giurisprudenza europea62023CJ0385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte suprema finlandese, ha chiarito quando un guasto tecnico può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Ha stabilito che anche un difetto tecnico inedito su un nuovo aeromobile, poi attribuito a un vizio occulto di progettazione del costruttore, può esonerare il vettore dalla compensazione se il vizio incide sulla sicurezza e non è controllabile dal vettore. Il fatto che il costruttore abbia rivelato il vizio solo dopo la cancellazione del volo non impedisce la qualifica di circostanza eccezionale.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004: se un guasto tecnico imprevisto su un nuovo aeromobile, poi ricondotto a un vizio occulto di progettazione, integri una circostanza eccezionale esonerativa della compensazione ai passeggeri.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, un vettore aereo possa invocare le circostanze eccezionali quando un guasto tecnico imprevisto e inedito, verificatosi su un nuovo modello di aeromobile recentemente messo in servizio e tale da imporre la cancellazione del volo, venga poi ricondotto dal costruttore a un vizio occulto di progettazione che riguarda tutti gli aeromobili dello stesso tipo e incide sulla sicurezza del volo; e se il momento in cui tale vizio è rivelato dal costruttore sia rilevante.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di circostanze eccezionali un guasto tecnico imprevisto e inedito che colpisce un nuovo modello di aeromobile recentemente messo in servizio e che conduce alla cancellazione del volo, quando il costruttore riconosca successivamente che il guasto era dovuto a un vizio occulto di progettazione riguardante tutti gli aeromobili dello stesso tipo e incidente sulla sicurezza del volo. Il momento in cui il vizio viene rivelato è irrilevante, purché il vizio esistesse già al momento della cancellazione e il vettore non disponesse di mezzi per controllarlo o porvi rimedio; in tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria, ferma restando la verifica delle misure ragionevolmente adottate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004

Guasto tecnico su nuovo aeromobile e circostanze eccezionali ai sensi del regolamento n. 261/2004

La Corte di giustizia, su rinvio del Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), è intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione dei passeggeri aerei. La controversia opponeva un passeggero, Matkustaja A, alla Finnair Oyj, in relazione al diniego di compensazione dopo la cancellazione di un volo.

Fatti e procedimento principale

A aveva prenotato un volo Helsinki-Bangkok previsto per il 25 marzo 2016. Poco prima del decollo si verificò un guasto all’indicatore del livello del carburante su un aeromobile di recente entrata in servizio. Finnair, ritenendo il guasto idoneo a incidere sulla sicurezza del volo, cancellò il collegamento e lo operò il giorno seguente con un aeromobile sostitutivo, con arrivo a destinazione in ritardo di circa 20 ore.

Le indagini successive mostrarono che il guasto derivava da un vizio occulto di progettazione, riguardante tutti gli aeromobili dello stesso tipo; la criticità era stata riconosciuta dal costruttore solo dopo la cancellazione. Finnair negò quindi la compensazione di 600 EUR invocando le circostanze eccezionali di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato i considerando 1, 14 e 15 del regolamento n. 261/2004, che esprimono l’obiettivo di elevata protezione dei passeggeri e la rilevanza delle circostanze eccezionali. Ha inoltre considerato:

  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che prevede la compensazione in caso di cancellazione del volo;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, che esonera il vettore se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali non evitabili nemmeno con tutte le misure del caso;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, che determina gli importi della compensazione pecuniaria.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se un vettore potesse invocare le circostanze eccezionali quando il costruttore segnala successivamente un vizio occulto di progettazione che riguarda tutti gli aeromobili di quel tipo;
  • se fosse rilevante che, al momento della cancellazione, né il costruttore né il vettore conoscessero la natura del difetto e le modalità di riparazione, con possibile applicazione per analogia della giurisprudenza sui guasti prematuri di componenti tecnici.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ribadito che l’articolo 5, paragrafo 3, costituisce una deroga al diritto dei passeggeri alla compensazione e va interpretato restrittivamente. La nozione di circostanze eccezionali richiede cumulativamente che l’evento:

  • non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore;
  • sfugga al suo effettivo controllo.

In linea generale, i problemi tecnici, i guasti e i difetti prematuri di parti dell’aeromobile sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore e quindi non integrano, di per sé, circostanze eccezionali. Tuttavia, la Corte ha ricordato che è diverso il caso in cui il costruttore o l’autorità competente rivelino l’esistenza di un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli.

Applicando tale giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che il guasto in questione, essendo causato da un vizio occulto di progettazione riguardante l’insieme degli aeromobili dello stesso tipo e incidendo sulla sicurezza del volo, non fosse inerente al normale esercizio dell’attività del vettore. Ha inoltre osservato che, se il vizio è rivelato solo dopo la cancellazione, il momento della rivelazione è irrilevante: conta che il vizio esistesse già al momento della cancellazione e che il vettore non avesse mezzi effettivi per individuarlo o correggerlo.

La Corte ha anche sottolineato la coerenza di tale soluzione con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, evitando al contempo di disincentivare i vettori dall’adottare misure adeguate quando la sicurezza del volo è in gioco.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il verificarsi di un guasto tecnico imprevisto e inedito su un nuovo modello di aeromobile, che induce alla cancellazione del volo, rientra nella nozione di circostanze eccezionali se il costruttore riconosce successivamente che il guasto dipendeva da un vizio occulto di progettazione riguardante tutti gli aeromobili dello stesso tipo e pregiudicante la sicurezza del volo.

Principio affermato

La qualificazione come circostanza eccezionale non dipende dal fatto che il vizio occulto sia stato rivelato prima o dopo la cancellazione del volo: è sufficiente che il vizio esistesse già, che non fosse sotto il controllo effettivo del vettore e che incidesse sulla sicurezza del volo. In tale ipotesi, il vettore può essere esonerato dalla compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri, salvo il controllo sulle misure ragionevolmente adottate.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereicompensazione dei passeggericancellazione del volocircostanze eccezionalisicurezza aerea

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