Corte di giustizia, Sentenza C-15/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2023. — RF contro Finanzamt G. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione allo sviluppo – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Esenzione concessa ai dipendenti assegnati a progetti di aiuto allo sviluppo finanziati mediante risorse di bilancio nazionali – Differenza di trattamento rispetto ai dipendenti assegnati a un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Agevolazione dei compiti dell’Unione europea – Articoli 208 TFUE e 210 TFUE – Cooperazione allo sviluppo – Obbligo di promuovere le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo – Invocabilità. — Causa C-15/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha escluso che il diritto dell’Unione imponga alla Germania di estendere ai progetti finanziati dai Fondi europei di sviluppo l’esenzione fiscale prevista per taluni aiuti pubblici nazionali allo sviluppo. Ha ritenuto che la fattispecie non ricada nella libera circolazione dei capitali e che il principio di leale cooperazione, insieme agli articoli 208 e 210 TFUE, non sia direttamente invocabile dal singolo per ottenere il vantaggio fiscale. La prassi nazionale contestata è quindi compatibile con il diritto UE.
Cooperazione allo sviluppo e fiscalità diretta: compatibilità con il diritto UE di una prassi nazionale che nega l’esenzione IRPEF/IR sul reddito dei dipendenti di progetti finanziati dai Fondi europei di sviluppo, pur concedendola per progetti finanziati in prevalenza da risorse nazionali
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, letto congiuntamente con gli articoli 208 TFUE e 210 TFUE, osti a una prassi fiscale nazionale che rifiuta l’esenzione dall’imposta sul reddito per la retribuzione di un lavoratore impiegato in un progetto di cooperazione allo sviluppo finanziato dal 7° e dal 9° FES, mentre concede l’esenzione quando un’attività analoga è finanziata almeno per il 75% da un ministero nazionale competente o da una società pubblica di aiuto allo sviluppo; e, in via preliminare, se la situazione rientri anche nell’ambito dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE sulla libera circolazione dei capitali.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che né l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE né l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con gli articoli 208 e 210 TFUE, ostano a una prassi fiscale nazionale che nega l’esenzione dall’imposta sul reddito delle retribuzioni di un lavoratore assegnato a un progetto di aiuto allo sviluppo finanziato da un Fondo europeo di sviluppo, pur concedendo tale esenzione a progetti analoghi finanziati prevalentemente da risorse nazionali. In particolare, la distribuzione di contributi da parte dei FES non costituisce un movimento di capitali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo ai fini dell’articolo 63 TFUE, e gli obblighi di cooperazione e coordinamento in materia di sviluppo invocati non sono formulati in termini sufficientemente precisi e incondizionati da attribuire ai singoli un diritto soggettivo a pretendere l’esenzione fiscale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 63, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 208 TFUE
- Articolo 210 TFUE
- Direttiva 88/361/CEE
- Quarta convenzione ACP-CEE
- Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE
- Regolamento finanziario 91/491/CEE
- Accordo di Cotonou
- Decisione 2003/159/CE
- Decisione 2005/599/CE
- Decisione 2010/648/UE
- Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro dell’accordo di Cotonou
- Regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo
Esenzione fiscale per redditi da progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati dal FES
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, riguarda una controversia fiscale tra una dipendente di una società tedesca di aiuto allo sviluppo e l’amministrazione finanziaria tedesca. La questione centrale è se il diritto dell’Unione osti a una prassi nazionale che esclude l’esenzione dall’imposta sul reddito per retribuzioni percepite nell’ambito di un progetto finanziato dal 7° e dal 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), mentre consente l’esenzione per attività analoghe finanziate in larga misura da risorse nazionali.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente aveva lavorato in Africa, dal 12 aprile 2009 al 31 ottobre 2012, come responsabile di progetto alle dipendenze di una società di aiuto allo sviluppo con sede in Germania. Pur essendo fiscalmente residente in Germania e quindi soggetta illimitatamente all’imposta sul reddito, aveva ottenuto inizialmente un certificato di esenzione fondato sull’ATE (Auslandstätigkeitserlass), cioè la circolare tedesca relativa al trattamento fiscale dei redditi da lavoro svolto all’estero.
In seguito a un controllo, l’amministrazione ha rilevato che il progetto non era finanziato dal governo federale tedesco, bensì dal 7° e dal 9° FES. Di conseguenza, ha richiesto la tassazione delle retribuzioni. Dopo il rigetto dei rimedi interni, la controversia è giunta al Bundesfinanzhof.
Quadro normativo UE e internazionale richiamato
La Corte ricostruisce il regime del 7° e del 9° FES, istituiti dagli Stati membri nel quadro della cooperazione ACP-CEE e poi dell’accordo di Cotonou, con riferimento, tra l’altro, alla quarta convenzione ACP-CEE, ai relativi accordi interni di finanziamento e gestione, al regolamento finanziario 91/491/CEE e al regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9° FES.
Per il profilo del diritto primario, sono rilevanti:
- l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
- gli articoli 208 TFUE e 210 TFUE, in materia di cooperazione allo sviluppo.
La Corte richiama anche la direttiva 88/361/CEE, quale parametro interpretativo della nozione di movimenti di capitali.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- il principio di leale cooperazione e le norme sulla cooperazione allo sviluppo impongano di trattare allo stesso modo, ai fini dell’esenzione fiscale, i progetti finanziati dai FES e quelli finanziati da fondi pubblici nazionali;
- in via preliminare, una simile prassi possa incidere sulla libera circolazione dei capitali, dato che i contributi dei FES possono assumere la forma di sovvenzioni o prestiti.
Valutazione sulla libera circolazione dei capitali
La Corte esclude anzitutto che la fattispecie rientri nell’articolo 63 TFUE.
Richiamando la direttiva 88/361, osserva che la nozione di movimenti di capitali comprende, in astratto, prestiti, crediti finanziari e donazioni. Tuttavia, il movimento di capitali conseguente alla distribuzione di fondi da parte del 7° e del 9° FES non avviene tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, bensì tra un ente istituito mediante accordo intergovernativo e, in linea di principio, un paese terzo. Non si tratta quindi di un flusso di capitali coperto dall’articolo 63 TFUE.
La Corte aggiunge che, anche volendo ragionare in termini di effetti indiretti sulla libertà di circolazione dei capitali, l’incidenza della prassi fiscale tedesca sui finanziamenti dei FES sarebbe troppo aleatoria e indiretta per integrare una restrizione rilevante.
Leale cooperazione e cooperazione allo sviluppo
Quanto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, letto insieme agli articoli 208 e 210 TFUE, la Corte riconosce che gli Stati membri devono cooperare con l’Unione per l’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati e che la cooperazione allo sviluppo è un settore di competenza parallela.
Tuttavia, sottolinea che:
- il principio di leale cooperazione, pur vincolante per gli Stati membri, è formulato in termini troppo generali per attribuire da solo un diritto soggettivo ai singoli;
- gli articoli 208 e 210 TFUE richiedono cooperazione e consultazione tra Unione e Stati membri, ma non stabiliscono obblighi abbastanza precisi e incondizionati da poter essere invocati direttamente dai privati per contestare una prassi fiscale nazionale;
- le decisioni con cui la Commissione concede un contributo a valere sul FES non sono rivolte ai dipendenti dei progetti, ma all’organismo beneficiario, e non contengono un obbligo di esenzione fiscale in favore dei lavoratori.
La Corte ritiene inoltre che la prassi fiscale tedesca non comprometta in modo sufficientemente grave gli obiettivi dell’Unione da integrare una violazione dell’obbligo negativo di non mettere in pericolo la realizzazione di tali obiettivi.
Decisione
La Corte risponde dunque che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con gli articoli 208 TFUE e 210 TFUE, non osta a una prassi fiscale nazionale che neghi l’esenzione dall’imposta sul reddito per la retribuzione di un lavoratore assegnato a un’attività finanziata da un FES, pur riconoscendola per attività analoghe finanziate almeno per il 75% da un ministero nazionale o da una società pubblica di aiuto allo sviluppo.
Principio ricavabile
Il singolo non può invocare il principio di leale cooperazione né le disposizioni sulla cooperazione allo sviluppo per ottenere un’esenzione fiscale non prevista dalla normativa nazionale in relazione a un progetto finanziato da un FES; e la distribuzione di fondi da parte dei FES non integra, di per sé, un movimento di capitali tutelato dall’articolo 63 TFUE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-601/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-216/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-461/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-590/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-803/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-832/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →