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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.9.2025 con cui il GSE ha comunicato all'esponente la revoca delle convenzioni nn. -OMISSIS-; 2) del diniego tacito frapposto dall'amministrazione alle note del 30.9.2025 e del 7.11.2025 con cui l'esponente ha diffidato il GSE a voler riconsiderare le proprie determinazioni lesive assunte a danno dell'esponente; 3) della nota prot. n. 0055763 del 24.7.2025 con cui la Prefettura di Siracusa ha comunicato al GSE l'intervenuta adozione a carico dell'impresa esponente del succitato provvedimento interdittivo, ancorché non conosciuta; 4) di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese alla determina di revoca; 5) per quanto occorra, della presupposta misura interdittiva adottata dalla prefettura di Siracusa il 24.7.2025, ancorché già annullata dal TAR Sicilia - Sede di Catania; quanto al ricorso per motivi aggiunti: 6) della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025 a mezzo della quale il Gestore dei Servizi Energetici ha richiesto alla Prefettura di Siracusa, “… di conoscere se siano state intraprese o siano in corso di valutazione iniziative di carattere giurisdizionale, quali la proposizione di un giudizio di appello avverso la pronuncia menzionata, ovvero se si intenda procedere all’attivazione delle misure amministrative previste dagli artt. 34-bis e 94-bis del D.lgs. n. 159/2011, o di altre determinazioni ritenute opportune.”, sospendendo nelle more l’erogazione dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni in essere con l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202502561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: risoluzione di diritto delle convenzioni per incentivi e ritiro dell'energia elettrica, nonché successiva sospensione delle erogazioni in attesa di una nuova determinazione prefettizia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato la comunicazione con cui il GSE, a seguito dell'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Siracusa, aveva disposto la risoluzione di diritto delle convenzioni con decorrenza dalla data dell'interdittiva, oltre al mancato riscontro alle istanze di riesame. Ha dedotto l'illegittimità derivata della risoluzione, in ragione dell'annullamento giurisdizionale dell'interdittiva, nonché l'illegittimità autonoma per violazione dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto annullare in autotutela la risoluzione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota con cui il GSE aveva chiesto alla Prefettura informazioni sulle iniziative successive alla sentenza di annullamento dell'interdittiva e aveva sospeso sine die l'erogazione dei contributi. Ha dedotto illegittimità derivata, violazione degli artt. 21-quinquies, 21-septies e 21-octies della l. 241/1990, difetto assoluto del presupposto, difetto di motivazione, arbitrarietà, sviamento, iniquità e incompetenza, sostenendo che il GSE avesse anticipato valutazioni riservate alla Prefettura e sospeso le erogazioni senza un termine finale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo non applicabile la competenza funzionale del TAR Lazio prevista per le specifiche infrastrutture energetiche indicate dall'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. La competenza è stata individuata secondo l'art. 13 c.p.a., valorizzando gli effetti diretti dell'attività nel territorio siciliano e la connessione per accessorietà con il giudizio relativo all'interdittiva prefettizia. Il ricorso introduttivo è stato ritenuto ammissibile, perché le censure erano sostanzialmente rivolte contro la risoluzione delle convenzioni e il mancato riscontro del GSE; il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa sono stati estromessi, non essendo impugnati atti da essi emanati. Il ricorso introduttivo è stato respinto. La risoluzione era stata adottata quando l'interdittiva era ancora valida ed efficace e costituiva esercizio di potere vincolato, conforme anche alla clausola convenzionale di risoluzione di diritto. In applicazione del principio tempus regit actum, il successivo annullamento dell'interdittiva non incide sulla legittimità originaria della risoluzione. È stata esclusa anche l'esistenza di un obbligo del GSE di procedere all'annullamento in autotutela, trattandosi di una facoltà discrezionale non coercibile e, comunque, non riconducibile alla specifica previsione dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 159/2011. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto in parte. La sospensione delle erogazioni fino a una nuova determinazione prefettizia è stata ritenuta lesiva, poiché l'efficacia ostativa è attribuita dalla legge alla sola informazione antimafia interdittiva già adottata, non alla mera pendenza di un nuovo procedimento prefettizio. Il GSE non può anticipare valutazioni riservate alla Prefettura; eventuali erogazioni non spettanti possono essere tutelate mediante successiva azione di recupero. È stata quindi annullata la nota del 24 novembre 2025 nella parte relativa alla sospensione sine die dei contributi, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del GSE. Il Ministero dell'Interno è stato estromesso e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    La competenza territoriale si determina, oltre che in base alla sede dell'autorità, anche in base al luogo in cui si producono gli effetti diretti dell'attività amministrativa; il criterio dell'efficacia spaziale prevale quando gli effetti si concentrano nel territorio di un TAR periferico.

  • art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.

    le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2

    La competenza funzionale del TAR Lazio non si estende alle controversie relative a incentivi e convenzioni per energia prodotta da impianti fotovoltaici, non riconducibili alle infrastrutture energetiche tassativamente indicate.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia interdittiva costituisce presupposto per gli effetti ostativi e risolutori nei rapporti con la pubblica amministrazione; la risoluzione adottata quando l'interdittiva è valida ed efficace non diventa illegittima per il successivo annullamento dell'interdittiva.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011

    La facoltà dell'amministrazione di valutare la prosecuzione o il completamento di rapporti essenziali per l'interesse pubblico dopo l'annullamento dell'interdittiva è discrezionale e non coercibile; inoltre, secondo la decisione, non riguarda la fattispecie di convenzioni per incentivi economici.

  • art. 83 d.lgs. 159/2011

    Le autorizzazioni, concessioni, erogazioni di contributi e stipulazioni contrattuali sono subordinate alla verifica della capacità del privato di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione mediante l'informazione antimafia.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Secondo il richiamo giurisprudenziale recepito in motivazione, l'interdittiva accerta l'insussistenza della capacità del soggetto di essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione, incidendo sugli elementi essenziali dei rapporti instaurati.

  • art. 8 delle convenzioni

    La clausola convenzionale prevedeva la risoluzione di diritto in caso di decadenza conseguente all'adozione di provvedimenti interdittivi antimafia a carico del beneficiario.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla sospensione delle erogazioni e alla qualificazione dell'attività del GSE come autotutela o revoca.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità della nota di sospensione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; gli eventi successivi, compreso l'annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto, non incidono di regola sulla legittimità originaria dell'atto consequenziale.
  • La risoluzione vincolata di rapporti di contribuzione o convenzioni energetiche adottata durante il periodo di validità ed efficacia di un'informazione antimafia interdittiva non diventa illegittima per il successivo annullamento dell'interdittiva, se al momento dell'adozione ne sussistevano i presupposti normativi e convenzionali.
  • L'annullamento giurisdizionale dell'interdittiva antimafia per un vizio procedimentale non comporta automaticamente l'obbligo dell'amministrazione destinataria di annullare in autotutela gli atti vincolati già adottati; l'eventuale riesame è rimesso alla discrezionale valutazione dell'amministrazione nei limiti previsti dalla legge.
  • L'efficacia ostativa nei confronti dell'erogazione di contributi pubblici deriva dall'informazione antimafia interdittiva già adottata e non dalla mera pendenza di un nuovo procedimento prefettizio volto a verificare il rischio di infiltrazione mafiosa.
  • Il gestore di incentivi pubblici non può anticipare valutazioni riservate all'autorità prefettizia sospendendo sine die le erogazioni in assenza di un'informazione antimafia interdittiva efficace; il rischio di erogazioni eventualmente non spettanti può essere tutelato mediante successivo recupero delle somme.
  • Quando l'annullamento dell'interdittiva rimuove la causa ostativa all'erogazione, l'amministrazione deve compiere le attività necessarie a ristabilire la posizione del privato lesa dall'atto illegittimo e a ripristinare il rapporto contributivo, senza che ciò implichi necessariamente l'annullamento in autotutela della precedente risoluzione legittima.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiInterdittiva e informazione antimafiaCompetenza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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