Cassazione Penale, Ordinanza n. 41307/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di oltraggio. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso riproponevano in modo generico questioni di diritto già esaminate e respinte nei precedenti gradi, contestando sostanzialmente la valutazione della Corte distrettuale su due profili: la sussistenza dell'elemento fattuale dell'oltraggio, poiché le espressioni offensive sarebbero state pronunciate alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché la congruità della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non superassero le argomentazioni già correttamente svolte dalla decisione impugnata e che il ricorso fosse meramente reiterativo e privo di specificità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e reiterativo di argomenti già vagliati e disattesi con motivazione ritenuta corretta. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva adeguatamente accertato che le parole oltraggiose erano state pronunciate alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti e aveva motivato in modo convincente il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Il testo parla di "delitto di oltraggio"; la qualificazione giuridica precisa non è esplicitata nella sentenza riportata, ma il riferimento fattuale è a un reato di oltraggio commesso alla presenza di terzi. Tuttavia, la norma non è espressamente citata nel brano, quindi l'associazione resta solo desumibile dal lessico usato e va considerata con cautela.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità quando il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure generiche già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare in modo assertivo la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito; occorre individuare un effettivo vizio della motivazione o una violazione di legge specifica e decisiva.
- In presenza di una motivazione congrua sul fatto costitutivo del reato e sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte di cassazione non può rivalutare il merito ma verifica solo la tenuta логico-giuridica della decisione impugnata.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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