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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12478/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni adottata dal Tribunale di Roma. Deduceva due censure: 1) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto la Corte di appello si sarebbe pronunciata senza tener conto dell'istanza di rinvio dell'udienza del difensore, impedito per positività al Covid-19; 2) violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per carenza o insufficienza della motivazione circa l'attualita della pericolosita sociale, posto che non sussisterebbero sentenze irrevocabili e gli elementi provenienti dai procedimenti pendenti non basterebbero a dimostrare il suo inserimento in contesti di criminalita organizzata collegati al traffico di stupefacenti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilita per mancata prova del rituale deposito dell'istanza di rinvio nel fascicolo; non essendo stato documentato il legittimo impedimento del difensore, la Corte territoriale aveva correttamente nominato un difensore d'ufficio. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: la Corte di appello aveva svolto un giudizio congruo e motivato sull'attualita della pericolosita sociale facendo riferimento a precedenti penali e a procedimenti pendenti per fatti gravi del 2021, con rilevanza sintomatica e collegamenti a contesti di criminalita organizzata e traffico di stupefacenti, nonche alla misura cautelare applicata in sede penale. La motivazione territoriale e risultata sufficiente nei termini consentiti dal sindacato di legittimita nelle misure di prevenzione. Conseguentemente il decreto impugnato e stato confermato e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per contestare la decisione resa in sua assenza per presunto legittimo impedimento del difensore; la Corte ha ritenuto che mancando prova del deposito dell'istanza di rinvio, la norma non opera nei confronti della Corte di appello.

  • art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato in relazione al regime delle misure di prevenzione; interpretato nella prospettiva che l'accertamento della pericolosita sia autonomo e richieda valutazione concreta e attuale.

  • art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Stabilisce le categorie soggettive e i presupposti delle misure personali; la Corte ha richiamato l'obbligo di verificare la attualita della pericolosita e ha ammesso l'utilizzo, ai fini valutativi, anche di elementi emersi in procedimenti penali pendenti quando siano significativi.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 3-ter legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamati per il principio che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso soltanto per violazione di legge, con limitazioni al sindacato sulle motivazioni salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Riafferma il criterio di ammissibilita del ricorso per cassazione per violazione di legge nelle misure di prevenzione, come richiamato in sede di decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Citato per delimitare il sindacato di legittimita sulla motivazione: non sono deducibili in Cassazione tutte le censure di motivazione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • art. 24, comma 5, decreto-legge 18 ottobre 2010, n. 137

    Norma sulle modalita di attestazione del deposito tramite posta elettronica certificata; utilizzata per verificare la mancata prova del rituale invio e registrazione dell'istanza di rinvio nel fascicolo.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di nominare un difensore d'ufficio quando non risultino legittimi impedimenti documentati: la Corte territoriale ha correttamente proceduto in tal senso.

  • Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso soltanto per violazione di legge ... potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiche qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente

    Giurisprudenza di legittimita usata per precisare i limiti del sindacato della Cassazione sulle motivazioni nei procedimenti di prevenzione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 106 del 15/04/2015

    Conferma l'autonomia e la coerenza del sistema delle misure di prevenzione e la necessita di un trattamento uniforme del controllo di legittimita rispetto alle misure personali e patrimoniali.

  • Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017 (Schiraldi)

    Principio richiamato secondo cui, ai fini delle misure di prevenzione, possono essere considerati anche elementi emergenti da procedimenti penali pendenti quando contengano giudizi non esclusivi della responsabilita del proposto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammissibile solo per violazione di legge; le doglianze sulla motivazione sono rilevabili in Cassazione solo se la motivazione e inesistente o meramente apparente, ossia priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicita.
  • Chi agisce in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: e onere del ricorrente documentare nel fascicolo nazionale gli atti e le prove su cui si fonda l'impugnazione, inclusa la prova del deposito di istanze processuali (ad es. richiesta di rinvio).
  • La mancata produzione della prova del rituale deposito di un'istanza di rinvio puo rendere inammissibile la doglianza relativa al legittimo impedimento del difensore; in assenza di prova il giudice puo nominare difensore d'ufficio e proseguire.
  • Per valutare l'attualita della pericolosita sociale il giudice di prevenzione puo utilizzare non solo sentenze irrevocabili ma anche elementi emergenti da procedimenti penali pendenti quando tali elementi risultino sintomatici e non escludano la responsabilita del proposto.
  • E necessario che il giudice espliciti un percorso logico che colleghi gli elementi di fatto alla conclusione sulla pericolosita; tuttavia tale motivazione non deve soddisfare la revisione piena di merito in Cassazione, salvo i casi di motivazione manifestamente inesistente.
  • In procedimenti con comunicazioni via PEC e atti telematici e consigliabile conservare e depositare prove della ricezione e della registrazione per evitare contestazioni sul mancato ricevimento o sulla tempestivita dell'atto.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione puo comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali.

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