Cassazione Penale, Sentenza n. 32485/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari con presidi elettronici e divieto di comunicazione, per i reati di detenzione ai fini di spaccio (3-4 kg di cocaina) e cessione di 300 g di cocaina. Il ricorrente contestava la utilizzabilità delle dichiarazioni rese il 13/10/2024 da Esmeralda Jancari (non iscritta nel registro degli indagati e coniuge del coindagato Kledi Jancari), sostenendo violazione degli artt. 191, 199, 350, comma 7, 351 c.p.p. per mancata declaratoria di inutilizzabilità: le dichiarazioni sarebbero state assunte da soggetto non indagato e senza il preventivo avviso della facoltà di astensione; senza quelle dichiarazioni (e le intercettazioni) non sussisterebbe gravità indiziaria in ordine al capo 1 a carico del ricorrente, mentre l'affermazione che Gjepali avrebbe portato il fornitore a casa del coindagato sarebbe apodittica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale secondo cui l'art. 350, comma 7, c.p.p. riguarda il soggetto indagato e non determina inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona non indagata; l'art. 199 c.p.p. (facoltà di astenersi dal deporre) riguarda i prossimi congiunti e non i coimputati, quindi non ostava all'utilizzabilità delle dichiarazioni. La Corte ha confermato che le dichiarazioni in questione possono essere utilizzate e assorbivano la censura sull'insufficienza degli indizi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Riguarda l'assunzione di dichiarazioni da parte di soggetto indagato; la Corte interpreta che la relativa previsione non rende inutilizzabili le dichiarazioni rese da soggetto non indagato e quindi non è applicabile per dichiarazioni di terzi non iscritti nel registro degli indagati
art. 199 cod. proc. pen.
Attribuisce la facoltà di astenersi dal deporre al prossimo congiunto dell'imputato; la Corte conferma che tale facoltà non si estende ai coimputati e non impedisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi non indagati
art. 191 cod. proc. pen.
Norme procedurali sull'assunzione delle dichiarazioni: la censura sulla violazione di detta norma è ritenuta manifestamente infondata perché le dichiarazioni di persona non indagata non determinano automatica inutilizzabilità
art. 351 cod. proc. pen.
Norme sulle sommarie informazioni; la Corte non ha ritenuto sussistente una invalidità tali da incidere sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona non indagata
art. 384 cod. pen.
Richiamato come riferimento alla finalità dell'art. 199 (evitare che una falsa testimonianza del prossimo congiunto sia scriminata); la Corte utilizza tale principio per delimitare la portata della facoltà di astenersi
giurisprudenza: Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019 (Rv. 277227 - 01)
Precedente richiamato per affermare che la facoltà di astensione dei prossimi congiunti non si estende ai coimputati e per supportare l'interpretazione restrittiva dell'art. 199 c.p.p.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da persone non iscritte nel registro degli indagati non sono automaticamente inutilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p.; quella norma disciplina situazioni relative a soggetti indagati.
- La facoltà di astenersi dal deporre prevista dall'art. 199 c.p.p. riguarda i prossimi congiunti e non si estende ai coimputati: pertanto l'assenza di avviso di tale facoltà non vale a dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni di terzi non indagati in favore dell'imputato.
- Per la valutazione della gravità indiziaria ai fini di misure cautelari il giudice può utilizzare dichiarazioni di terzi non indagati insieme ad altri elementi (intercettazioni, dichiarazioni degli indagati), salvo che non venga dimostrata una specifica illegittimità delle acquisizioni.
- Le doglianze proceduralmente fondate devono riferirsi a norme la cui violazione comporti automaticamente l'inutilizzabilità; altrimenti la censura rischia di essere ritenuta manifestamente infondata e quindi inammissibile in Cassazione.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe verificare se il soggetto ascoltato era formalmente indagato (per l'applicazione dell'art. 350 c.p.p.) o prossimale all'imputato (per l'art. 199 c.p.p.): solo in presenza di queste condizioni può prospettare con concretezza l'inutilizzabilità delle dichiarazioni.
- Il rigetto del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle Ammende; pertanto valutare l'assenza di istanze di trattazione orale e la solidità della prospettazione prima di proporre ricorso per cassazione.
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