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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento previa concessione di idonee misure cautelari, della illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione nei confronti del SUI di Napoli convocazione per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202507297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata presso lo Sportello unico per l'immigrazione di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendo in via incidentale la concessione di misure cautelari. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di censura né dettagli sul contenuto della richiesta amministrativa o sulla durata del ritardo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, non ha ravvisato prima facie i presupposti per la tutela interinale, poiché non risultavano percepibili profili di irreversibilità del pregiudizio lamentato nelle more dell'udienza camerale di merito. Il giudice ha valorizzato la connotazione naturalmente accelerata del rito speciale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Ha fissato la trattazione del merito all'udienza camerale del 18 febbraio 2026 e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    rito speciale ex artt. 31 e 117 c.p.a.

    La natura accelerata del rito sul silenzio è stata considerata nel valutare l'assenza di un pregiudizio irreversibile nelle more della trattazione camerale di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a un'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione, la concessione di una misura interinale richiede la percepibilità, anche all'esito di una valutazione sommaria, di un pregiudizio non adeguatamente reversibile nelle more della trattazione del merito.
  • La natura accelerata del rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. può escludere il presupposto cautelare del periculum in mora quando la controversia sia destinata a essere esaminata in tempi ravvicinati e non emergano profili di irreversibilità del danno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

Testo integrale

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