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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38263/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (fatti del 29/12/2014) per due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo (si deduceva che l'imputato era un mero prestanome e affetto da dipendenza da stupefacenti); 2) censura dell'erroneo rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), sostenendo che le successive modifiche normative avrebbero reso possibile l'accesso all'istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il mezzo inammissibile essendo di contenuto fattuale: la Corte di merito aveva valutato correttamente gli elementi che escludevano la qualità di mero prestanome (ruolo di legale rappresentante, qualifica professionale di commercialista, nomina a liquidatore, mancata collaborazione alle verifiche fiscali) e da ciò la sussistenza del dolo. Sul secondo motivo ha confermato che la richiesta di messa alla prova è tardiva: va considerata la disciplina vigente al momento del fatto (29/12/2014), quando il reato era punito con reclusione da uno a tre anni e l'ammissione alla messa alla prova doveva essere chiesta nei termini di cui all'art. 464-bis c.p.p.; le successive modifiche legislative che hanno poi esteso l'ammissibilità non possono retroagire a favore quando comportano peggioramento della posizione sostanziale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    reato commesso il 29/12/2014; pena prevista all'epoca: reclusione da uno a tre anni

    La Corte ha considerato la disciplina applicabile quella vigente al momento del fatto; la pena edittale all'epoca consentiva, in linea di principio, l'accesso alla messa alla prova se la richiesta fosse stata tempestiva.

  • art. 168-bis cod. pen. (messa alla prova)

    istituto della sospensione del processo con messa alla prova

    La Corte ha ritenuto che l'ammissione alla messa alla prova è regolata da norme e limiti sostanziali applicabili alla data del fatto, sicché l'accesso va valutato con riferimento alla cornice edittale allora vigente.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    termine per proporre la richiesta di messa alla prova

    La Corte ha affermato che la richiesta di messa alla prova proposta oltre il termine previsto dall'art. 464-bis c.p.p. è tardiva e dunque inammissibile, salvo che sia stata formulata nel termine di legge.

  • d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39, comma 1 (conv. L. 19 dicembre 2019, n. 157)

    modifica della pena per il delitto, successivamente vigente: reclusione da due a cinque anni

    Questa modifica ha inasprito la pena edittale per il reato; la Corte ha sottolineato che una modifica peggiorativa non può retroagire rispetto al fatto commesso, per effetto del principio di legalità e non retroattività delle norme più sfavorevoli.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    estensione della portata dell'istituto della messa alla prova

    Il decreto ha ampliato l'elenco dei reati annessi alla possibilità della messa alla prova ("rinvio mobile" all'art. 55 c.p.p.), ma non può essere applicato retroattivamente quando peggiora la posizione sostanziale rispetto alla data del fatto.

  • art. 2 cod. pen. (principio di irretroattività delle norme più sfavorevoli)

    Rinvoke il principio secondo cui la determinazione della pena ha natura sostanziale e le modifiche peggiorative non si applicano al fatto commesso anteriormente.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione dei fatti o la proposta di una diversa lettura del materiale probatorio: i motivi che si fondano esclusivamente su apodittiche rivalutazioni fattuali sono inammissibili.
  • La possibilità di accesso alla messa alla prova va valutata con riferimento alla normativa e alla cornice edittale vigente al momento del fatto; le modifiche successive che aggravano la posizione sostanziale non possono retroagire a favore del reo.
  • La tempestività della richiesta di messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.) è essenziale: la mancata proposizione nei termini previsti comporta la perdita della facoltà di avvalersi dell'istituto.
  • L'accertamento del dolo fiscale può essere fondato su circostanze quali la qualità e le competenze professionali dell'imputato (es. commercialista, legale rappresentante, liquidatore) e la mancata collaborazione nelle verifiche fiscali, circostanze che possono giustificare inferenze sul comportamento e sulla volontà di sottrarsi agli obblighi contributivi.
  • Quando si contesta la sussistenza di una qualifica soggettiva attenuante (es. prestanome o incapacità), è necessario proporre e provare elementi specifici in sede di merito; in Cassazione tali questioni sono difficilmente rivedibili se ancorate a valutazioni probatorie.

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