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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02663/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, cittadino nigeriano, aveva domandato in giudizio il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine della protezione sussidiaria; e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande ritenendo il racconto non credibile, escludendo nella zona di provenienza una situazione di conflitto armato interno e negando anche la vulnerabilità umanitaria per mancanza di allegazioni e documentazione tempestive. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) motivazione errata e omessa istruttoria d'ufficio, con violazione della Convenzione di Ginevra e del d.lgs. n. 251 del 2007, per non avere il giudice confrontato la valutazione di non credibilità con una fonte informativa indicata dal ricorrente; 2) motivazione errata, omessa istruttoria e violazione degli artt. 2 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, sostenendo che la situazione in Nigeria avrebbe integrato i presupposti della protezione sussidiaria; 3) violazione delle norme sulla protezione umanitaria e sul divieto di espulsione, per mancato giudizio comparativo tra condizioni nel Paese d'origine e integrazione in Italia e per omesso esame delle sofferenze patite in Libia; 4) erroneità della statuizione sulla domanda di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost. e sulla perdurante applicabilità dell'art. 5, comma 6, T.U. immigrazione nonostante l'abrogazione intervenuta nel corso del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo non si confrontassero con le rationes decidendi del decreto impugnato, basate sulla non credibilità intrinseca del racconto e sull'assenza, nella zona di provenienza, di violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno; ha aggiunto che, quando le dichiarazioni del richiedente sono intrinsecamente inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007. Quanto al terzo motivo, la censura è stata ritenuta generica e comunque non confrontata con la motivazione del provvedimento, che aveva escluso la vulnerabilità in difetto di allegazioni e documenti. Il quarto motivo è stato reputato manifestamente inammissibile perché il decreto non negava in radice l'asilo costituzionale, ma applicava correttamente, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la disciplina del permesso umanitario vigente al momento della proposizione della domanda; pertanto, l'abrogazione sopravvenuta dell'art. 5, comma 6, T.U. immigrazione era irrilevante nel caso concreto. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della domanda di status di rifugiato; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, reputando inammissibile la censura perché non confrontata con la ratio del decreto.

  • art. 2 d.lgs. n. 251 del 2007

    Norma invocata dal ricorrente nei motivi relativi a status di rifugiato e protezione sussidiaria; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione del decreto.

  • art. 5 d.lgs. n. 251 del 2007

    Invocato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 8 d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non esamina il merito perché la censura non si confronta con la motivazione del decreto.

  • art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007

    La Corte ribadisce che l'inattendibilità intrinseca del racconto rende non necessario l'approfondimento istruttorio officioso per le ipotesi di cui alle lett. a) e b); per la lett. c), la protezione sussidiaria richiede la non sussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno nella zona di provenienza.

  • art. 10 Cost.

    La Corte afferma che, nell'assetto normativo applicabile, il diritto di asilo è interamente attuato dagli istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso umanitario, senza margine per una diretta applicazione residuale della norma costituzionale.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    La Corte rileva che, poiché la domanda di protezione umanitaria era stata proposta prima dell'entrata in vigore della riforma del 2018, trova applicazione la disciplina vigente al momento della domanda; l'abrogazione sopravvenuta è irrilevante nel caso concreto.

  • d.l. n. 113 del 2018

    Richiamato per l'abrogazione della disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari; la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto in ragione del criterio temporale applicato.

  • legge n. 132 del 2018

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 113 del 2018; la Corte ne considera irrilevante l'effetto abrogativo rispetto a una domanda proposta in precedenza.

  • art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966

    Norma invocata dal ricorrente nel terzo motivo; non viene ritenuta decisiva nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 11, comma 1, lett. c-ter), D.P.R. 399/1999

    Norma richiamata dal ricorrente nel terzo motivo; non ha inciso sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008

    Invocato nel terzo motivo in tema di protezione umanitaria; la Corte respinge la censura per difetto di confronto con la motivazione del decreto.

  • art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008

    Invocato nel terzo motivo; la Corte non esamina il merito perché la doglianza è ritenuta non specifica.

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ne trae conseguenze nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • Cass. S.U. nn. 29459 e 29460

    Richiamate per affermare che, nelle domande proposte prima della riforma del 2018, va applicata la disciplina previgente del permesso umanitario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di protezione internazionale, la censura per omessa istruttoria officiosa è inammissibile se il richiedente non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla non credibilità intrinseca del racconto, perché l'approfondimento istruttorio presuppone allegazioni credibili o comunque non manifestamente incoerenti.
  • La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 richiede l'accertamento di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno nella specifica area di provenienza; non è sufficiente richiamare in modo generico criticità di ordine pubblico o sicurezza interna.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivisitazione del merito: la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato e indicare, con specificità, gli atti e i documenti su cui si fonda.
  • Ai fini del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il giudizio di vulnerabilità richiede allegazioni e documentazione tempestive delle circostanze personali e dell'eventuale integrazione in Italia; in difetto, la doglianza è generica e non idonea a scardinare la decisione di merito.
  • Nel regime applicabile prima della riforma del 2018, la disciplina del permesso umanitario si applica alle domande già proposte, sicché l'abrogazione sopravvenuta non incide sui procedimenti in corso.
  • Nell'assetto normativo previgente, il diritto di asilo costituzionale non opera come clausola immediatamente azionabile in via residuale, essendo attuato attraverso gli istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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