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Sentenza

Sentenza n. 2968/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori, prot. n. 22390 del 14.12.2022, della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, notificata alla ricorrente in data 14.06.2023, con la quale si ordina la sospensione immediata dei lavori e si impongono alcune misure da adottarsi in relazione ad un manufatto sito alla via Nicolardi, n. 145 di Napoli; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni nel frattempo inviate ovvero di quei atti anche non conosciuti ed in relazione ai quali ci si riserva la presentazione di motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202304231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza regionale di sospensione dei lavori e di adozione delle misure conseguenti per un manufatto realizzato in zona sismica senza autorizzazione o denuncia sismica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Genio Civile regionale aveva disposto la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 97 d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale antisismica. Ha dedotto: l’irretroattività della disciplina sismica, sostenendo che il manufatto, di circa 40-44 mq, sarebbe esistito da tempo immemore; l’incompetenza della Regione, assumendo che le funzioni sismiche fossero state trasferite al Comune di Napoli ai sensi della l.r. Campania n. 9/1983 e della delibera di Giunta regionale n. 317/2012; la violazione della normativa sismica e il difetto di motivazione, sostenendo che si trattasse di una struttura di modesta complessità, con copertura in legno, non soggetta ad autorizzazione; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell’affidamento, della ragionevolezza e del buon andamento, in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera e dall’asserita tardività dell’intervento regionale. La Regione ha eccepito l’inammissibilità o irricevibilità del ricorso, rilevando che il verbale comunale non impugnato aveva accertato la realizzazione del manufatto nel 2010, in sostituzione di una precedente veranda abusiva, e ha contestato nel merito tutte le censure.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La prima censura è stata ritenuta infondata perché il verbale comunale, invocato dalla ricorrente, non attestava un’origine immemorabile dell’opera, ma ne collocava la realizzazione nel 2010; la ricorrente aveva valorizzato soltanto la parte del verbale relativa alla non recente fattura, senza contestare l’accertamento dell’epoca costruttiva e senza fornire prova contraria. Ne consegue l’applicabilità della normativa sismica vigente nel 2010, anche considerando che l’art. 94-bis d.P.R. 380/2001 è successivo. La quarta censura è stata respinta perché l’ordinanza di sospensione dei lavori del Genio Civile costituisce misura cautelare e vincolata, incompatibile con la previa comunicazione di avvio, non potendo il contraddittorio procedimentale condurre a un diverso contenuto dell’atto. La seconda censura è stata respinta perché il Comune di Napoli non risultava tra gli enti che avevano richiesto il trasferimento delle funzioni regionali in materia sismica; pertanto, permaneva la competenza della Regione. La terza censura è stata ritenuta infondata perché il Comune di Napoli era già incluso nei territori a rischio sismico prima della realizzazione dell’opera e il manufatto non era costituito dalla sola copertura lignea, ma anche da pareti murarie. La disciplina sismica trovava quindi applicazione, senza necessità di una specifica motivazione sull’intensità del rischio. Infine, è stata respinta la censura sull’affidamento: la violazione della normativa antisismica ha carattere permanente e la sospensione può essere disposta anche quando le lavorazioni non siano in corso al momento dell’adozione dell’atto. Il provvedimento regionale, avente natura cautelare e interdittiva, può quindi essere adottato a prescindere dal tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 97 d.P.R. 380/2001

    La sospensione dei lavori è il provvedimento conseguente all’accertamento di opere eseguite in zona sismica senza gli adempimenti previsti dalla disciplina antisismica.

  • art. 94-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione, introdotta successivamente alla realizzazione del manufatto, non può essere invocata per escludere l’applicazione della normativa sismica all’opera realizzata nel 2010; inoltre, la concreta qualificazione dell’opera come manufatto con pareti murarie impedisce di ricondurla automaticamente agli interventi di minore rilevanza.

  • art. 6, comma 2, l.r. Campania n. 9/1983

    Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza o comunque accertate dai soggetti di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente.

    L’ordinanza di sospensione è conseguenza necessaria dell’accertamento di opere realizzate in violazione della disciplina antisismica; la competenza spetta al Genio Civile territorialmente competente.

  • art. 2 l.r. Campania n. 9/1983

    La denuncia dei lavori, il deposito del progetto esecutivo e gli ulteriori adempimenti sismici costituiscono presupposti della legittima esecuzione di opere in zona sismica.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordinanza cautelare di sospensione dei lavori del Genio Civile, trattandosi di misura incompatibile con la previa partecipazione e vincolata quanto al contenuto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non sussiste difetto di motivazione quando l’ordinanza si fonda sull’accertamento dell’esecuzione di opere in zona sismica senza gli adempimenti prescritti, presupposto sufficiente della misura interdittiva.

Massime di principio

  • L’ordinanza di sospensione dei lavori adottata dal Genio Civile ai sensi della normativa antisismica regionale ha come presupposto sufficiente l’accertamento dell’esecuzione di opere in zona sismica senza la prescritta denuncia, autorizzazione o gli ulteriori adempimenti tecnici; in presenza di tale presupposto, il provvedimento ha natura vincolata.
  • La violazione della normativa antisismica permane finché l’opera non sia regolarizzata o rimossa; pertanto, la sospensione può essere disposta anche quando le lavorazioni non siano materialmente in corso al momento dell’adozione dell’atto e indipendentemente dal tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l’ordinanza cautelare di sospensione dei lavori del Genio Civile quando la misura sia vincolata e il contraddittorio procedimentale non possa incidere sul contenuto dell’atto.
  • Quando il privato richiama un verbale amministrativo a sostegno della propria domanda, non può selezionarne soltanto le risultanze favorevoli ignorando gli accertamenti sfavorevoli contenuti nel medesimo atto; in assenza di contestazione e di prova contraria, l’accertamento amministrativo dell’epoca di realizzazione dell’opera può essere posto a fondamento della decisione.
  • La permanenza della competenza regionale in materia sismica non è esclusa dalla disciplina sul possibile trasferimento delle funzioni ai Comuni se il Comune interessato non risulta tra quelli che abbiano richiesto e ottenuto il trasferimento secondo la procedura prevista dalla normativa regionale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

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