Cassazione Penale, Sentenza n. 20746/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la convalida dell'ordinanza che aveva recepito il provvedimento del Questore del 3/12/2021: divieto di accesso agli impianti sportivi per 10 anni e obbligo di presentarsi al Commissariato PS San Lorenzo per 5 anni in occasione delle partite del Palermo FC. Si duole di violazione di legge e vizio motivazionale, deducendo che l'incendio boschivo contestato (per uso di fumogeni/razzi) era avvenuto in una zona distante dallo stadio e quindi senza concreta pericolosità sociale; contesta altresì la carenza di motivazione aggiuntiva richiesta per imporre l'obbligo di presentazione e la mancanza di elementi che rendessero probabile la violazione del divieto di accesso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i presupposti per la convalida (necessità e urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata) e ritenuto che ricorrano: esistono indizi sufficienti di attribuzione della condotta al ricorrente; la pericolosità è dimostrata dai tre precedenti provvedimenti di divieto e da numerosi precedenti penali unitamente alla condotta oggettivamente pericolosa (accensione di razzi che ha determinato incendio); la motivazione circa la necessità poteva essere desunta dalla gravità dei fatti e non richiedeva formule espressive; la durata dell'obbligo di presentazione è stata fissata nel minimo quinquennale di legge e giudicata congrua. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 423-bis cod. pen.
La norma viene richiamata per qualificare il fatto contestato (cagionamento colposo di incendio in area boschiva in occasione di manifestazione sportiva) e giustificare la misura limitativa imposta per la pericolosità della condotta
art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401
Richiamata quale parametro di riferimento per la riconducibilità delle condotte che legittimano l'adozione delle misure restrittive connesse alle manifestazioni sportive; la convalida richiede che la condotta sia compatibile con le ipotesi previste dalla disposizione
Massime di principio
- La convalida del provvedimento del Questore che impone obbligo di presentazione non richiede sempre una formulazione espressa e dettagliata delle ragioni di necessità: in presenza di fatti gravi la necessità può essere desunta dalla gravità della condotta e dalla pericolosità del soggetto
- L'urgenza o la carenza di motivazione possono invalidare il provvedimento solo se quest'ultimo è stato già eseguito prima della convalida e l'interessato ha dovuto adempiere all'obbligo nel periodo intermedio
- Per l'attribuibilità della condotta non è richiesta la certezza probatoria: sono sufficienti elementi indiziari seri e concordanti per giustificare la misura cautelare amministrativa da parte del Questore e la sua convalida da parte del giudice
- Precedenti specifici (es. provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive) e precedenti penali aumentano la percezione di pericolosità e rendono più agevole la convalida di obblighi di presentazione anche quando l'evento dannoso è avvenuto in luogo non immediatamente contiguo allo stadio
- La distanza fisica del luogo dell'evento dallo stadio non annulla automaticamente la rilevanza del fatto rispetto alla sicurezza delle manifestazioni sportive se la condotta è collegata all'evento sportivo
- La congruità della durata della misura viene valutata rispetto ai parametri di legge; la fissazione nel minimo previsto (es. cinque anni per l'obbligo di presentazione) è compatibile se giustificata dalla pericolosità del soggetto e dalla gravità dei fatti
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