Cassazione Penale, Sentenza n. 44773/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena per il presunto nuovo reato commesso nel quinquennio successivo al beneficio. Il ricorrente deduceva un unico motivo: la violazione dell'art. 666 c.p.p. per omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza camerale (mancata notifica all'interessato presso gli indirizzi risultanti negli atti).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per nullità assoluta derivante dall'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al condannato. Richiamando principi di diritto (anche in analogia al procedimento di sorveglianza), ha affermato che la mancata notifica dell'avviso di udienza all'imputato determina una nullità generale rilevabile in ogni stato e grado. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 168 co. 1 n. 1 cod. pen.
Norma sostanziale che consente la revoca della sospensione condizionale in presenza di nuova condanna; richiamata quale fondamento materiale dell'ordinanza impugnata (revoca per nuovo reato).
art. 666 cod. proc. pen.
Disciplina la modalità di fissazione e notificazione dell'udienza in materia esecutiva; la Corte ha rilevato che l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza costituisce causa di nullità assoluta quando impedisce la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, con conseguente insanabilità.
art. 666, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato dagli organi di giudizio in relazione alla possibilità di sospendere l'esecuzione in presenza di vizio di notifica; utilizzato nel procedimento cautelare sulla esecuzione dell'ordinanza impugnata.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiama la normativa del procedimento di sorveglianza; la Corte ha usato per analogia le regole sul difensore e sulla notifica dell'avviso d'udienza, affermando che anche in esecuzione la mancata notifica comporta nullità generale.
art. 179 cod. proc. pen.
Individua la nullità assoluta per la mancata citazione dell'imputato; la Corte lo ha richiamato per affermare la rilevabilità in ogni stato e grado della nullità per omessa notifica.
art. 184 cod. proc. pen.
Norma sulla sanatoria delle violazioni relative alle modalità di esecuzione; la Corte distingue tra violazioni sanabili (art. 184) e la nullità assoluta quando manca la citazione o l'atto è inidoneo a determinare la conoscenza effettiva.
art. 178 lett. c e art. 179 comma primo cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare che l'omessa citazione dell'interessato e l'assenza del difensore integrano nullità di ordine generale rilevabile in ogni grado.
Massime di principio
- La mancata notifica al condannato (o l'assenza di prova che la notifica sia stata effettuata) del decreto che fissa l'udienza di esecuzione configura una nullità assoluta rilevabile in qualsiasi stato del procedimento; il provvedimento adottato in udienza affetta da tale nullità deve essere annullato e il giudizio rinviato.
- Nel procedimento esecutivo, come in quello di sorveglianza, è necessaria la partecipazione dell'imputato e del difensore: la mancata citazione dell'interessato o del suo difensore non è sanabile con le regole di mera irregolarità procedurale (art. 184 c.p.p.) ma determina insanabilità quando impedisce la conoscenza effettiva dell'atto.
- La nomina di un difensore d'ufficio non sostituisce l'obbligo di notificare l'avviso di udienza al condannato: l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato è elemento decisivo per evitare la nullità.
- Se esiste dubbio sulla regolarità delle notifiche relative a udienze decisionali (es. revoca della sospensione condizionale), il giudice dell'esecuzione deve verificarne l'effettiva esecuzione; in mancanza la soluzione corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Devono essere distinti i casi di violazione formale delle modalità di notifica (potenzialmente sanabili) e i casi in cui la notifica è del tutto omessa o inidonea a determinare conoscenza: solo nel secondo caso ricorre la nullità assoluta.
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