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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 627/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta per aggravamento del dissesto (omessa tempestiva richiesta di fallimento) e bancarotta documentale semplice. Il ricorrente contestava che la mancata cessazione dell'attività non aveva aggravato il deficit patrimoniale (attivo contabile positivo dovuto a crediti non svalutati), che non sussisteva colpa grave per il ritardo nella richiesta di fallimento e che le scritture contestate erano state consegnate al curatore (quindi lo smarrimento sarebbe successivo e non imputabile a lui).

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello e del Tribunale, che avevano accertato: (1) l'illegittima sovrastima dell'attivo per mancata svalutazione di due crediti sostanzialmente non recuperabili per oltre 500.000 euro, di cui il ricorrente conosceva la scarsa recuperabilità; (2) la prosecuzione dell'attività per circa quattro anni nonostante l'inesistente redditività e le perdite crescenti ha aggravato il dissesto (debiti verso i dipendenti pari a circa 1.959.571,71 euro); (3) la colpa grave del gestore per l'affidamento irragionevole sul recupero di crediti controversi; (4) l'esistenza di omissioni nella tenuta/consegna di specifici libri contabili (libro inventari 2017, libri giornali 2015-2016) e l'erronea indicazione della loro consegna. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità per i reati contestati e disposta la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 217, comma 1, n. 4

    Disciplina la bancarotta per aggravamento del dissesto per omissione della richiesta di fallimento o altra colpa grave; richiede la prova dell'aggravamento del dissesto come evento e della colpa grave dell'imprenditore (il mero ritardo non comporta automaticamente la colpa grave, che va valutata alla luce delle scelte gestionali e del contesto).

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 217, comma 2 / art. 224

    art. 217, comma 2; art. 224

    Art. 217, comma 2 e art. 224 disciplinano le fattispecie di bancarotta documentale semplice e le relative sanzioni: responsabilità per omessa tenuta, falsificazione o dispersione delle scritture contabili, con valutazione in concreto dell'effettiva mancata tenuta/consegna.

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. b) ed e)

    art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria) e lett. e) (violazione di norme in materia di motivazione). La Corte li applica per verificare se le censure di motivazione siano fondate.

  • Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Regola i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso alla Corte di cassazione (sintesi stretta dei motivi per consentire la decisione).

Massime di principio

  • La mera esistenza di un saldo attivo contabile non esclude la responsabilità dell'amministratore: se l'attivo è sovrastimato per crediti notoriamente non recuperabili, l'attivo contabile perde rilevanza e l'omessa svalutazione può integrare elemento concreto dell'aggravamento del dissesto.
  • Per la fattispecie di bancarotta per omissione della richiesta di fallimento è necessario provare l'aggravamento del dissesto come evento e valutare la colpa grave dell'imprenditore; il ritardo non comporta automaticamente colpa grave, ma la prosecuzione dell'attività in assenza di redditività e con perdite crescenti può essere considerata gravemente colposa.
  • La valutazione sulla recuperabilità dei crediti va collegata a elementi conoscibili ex ante: affidarsi a crediti controversi o a esiti incerti di procedimenti (arbitrati, contenziosi) senza adeguata svalutazione può costituire scelta gravemente colposa.
  • Quanto alla bancarotta documentale, la responsabilità sussiste se manca in modo effettivo la tenuta o la consegna di specifiche scritture obbligatorie; la prova della avvenuta consegna deve essere documentata e non può limitarsi a indicazioni errate o generiche nel verbale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è insufficiente riproporre censure già valutate in appello senza specifica e nuova critica motivata; quando appello e primo grado adottano conclusioni coerenti la Suprema Corte può integrare le motivazioni del secondo grado con quelle del primo.
  • Difensivamente, chi contesta la responsabilità deve portare elementi nuovi e circostanziati (prove documentali precise, perizie sull'effettiva recuperabilità dei crediti, attestazioni temporali sulla consegna delle scritture) per superare la valutazione dei giudici di merito.

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