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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 23880/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, nonché la sentenza del TAR Lazio che ne aveva confermato la legittimità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedenti cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

I coniugi hanno impugnato il diniego ministeriale delle rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana. Il marito ha dedotto l'eccessività e l'irragionevolezza della valutazione ministeriale e della sentenza di primo grado, sostenendo che la condanna riportata per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, relativa a fatti del 2009 e definita con sentenza del 2013, aveva perso rilevanza a seguito dell'estinzione dei reati e dei relativi effetti penali dichiarata nel 2018. Ha inoltre lamentato l'assenza di ulteriori procedimenti o condanne, il decorso del tempo, il proprio percorso successivo di integrazione e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché l'errata applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992. La moglie ha contestato che i precedenti penali del marito fossero utilizzati come elemento decisivo per negarle la cittadinanza, deducendo la violazione dei principi di personalità della responsabilità, uguaglianza e non discriminazione e del diritto alla vita familiare, oltre all'eccesso di potere. Ha sostenuto che la propria domanda dovesse essere esaminata esclusivamente in base alla condotta personale e all'assenza di precedenti penali a suo carico.

La decisione

L'appello è stato accolto limitatamente alla posizione della moglie e respinto quanto al marito. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la cittadinanza per naturalizzazione costituisce un provvedimento discrezionale di alta amministrazione, fondato su un giudizio prognostico relativo alla stabile integrazione dello straniero nella comunità nazionale e alla sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali, all'ordine pubblico e alla civile convivenza. Il sindacato giurisdizionale è estrinseco e riguarda, in particolare, la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità e ragionevolezza della motivazione e la coerenza degli elementi valutati rispetto alla funzione del potere. Quanto al marito, il diniego è stato ritenuto espressione di un apprezzamento di merito amministrativo non affetto dai vizi dedotti: l'Amministrazione aveva legittimamente attribuito rilievo alle condotte penalmente rilevanti e al loro significato prognostico, nonostante l'estinzione dei reati. Quanto alla moglie, invece, il provvedimento aveva omesso qualsiasi autonoma valutazione del suo personale e complessivo inserimento sociale. I precedenti penali del coniuge non potevano fondare da soli il diniego, ma avrebbero potuto essere considerati soltanto nell'ambito di una più ampia valutazione della personalità e dell'integrazione della richiedente. La sentenza del TAR è stata quindi riformata e il diniego annullato limitatamente alla moglie, con obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la sua posizione. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, legge n. 91/1992

    La valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione resta discrezionale e deve riguardare l'integrazione complessiva e l'affidabilità del richiedente.

  • art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 91/1992

    La sentenza di primo grado aveva richiamato la disposizione sui reati ostativi alla cittadinanza iure matrimonii; il Consiglio di Stato non ha fondato su tale disposizione una distinta statuizione decisiva.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La fase cautelare è stata definita con fissazione della causa per la decisione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla decisione secondo la ragione più liquida.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità degli appellanti e delle altre persone fisiche citate.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione e presuppone un giudizio prognostico sulla stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale, sulla sua osservanza delle regole giuridiche e civili e sulla compatibilità della sua personalità con i valori fondamentali dell'ordinamento.
  • Nel giudizio sulla cittadinanza per naturalizzazione possono assumere rilievo anche condotte penalmente rilevanti ormai estinte nei loro effetti penali, quando l'Amministrazione le valuti, con motivazione logica e coerente, come elementi prognostici dell'affidabilità del richiedente e della sua adesione ai valori della civile convivenza.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità e ragionevolezza della motivazione e la coerenza degli elementi considerati rispetto alla finalità del potere, senza sostituire la valutazione di merito dell'Amministrazione in assenza di vizi di legittimità.
  • La domanda di cittadinanza deve essere valutata individualmente: i precedenti penali del coniuge o di un familiare non possono costituire, da soli, il fondamento del diniego nei confronti del richiedente, ma possono essere considerati soltanto nell'ambito di una motivata valutazione autonoma della personalità e dell'integrazione complessiva di quest'ultimo.
  • L'Amministrazione non può negare la cittadinanza a un richiedente privo di precedenti personali omettendo di esaminare il suo effettivo e personale grado di inserimento sociale e sostituendo tale valutazione con il mero richiamo alle condotte penalmente rilevanti del coniuge convivente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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