Cassazione Civile, Ordinanza n. 26725/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2008-2011 in relazione a un immobile sito in Roma. In un primo giudizio la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello di Roma Capitale, ritenendo insussistenti i presupposti per l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività istituzionali non lucrative, perché l'immobile non risultava destinato a convento e una porzione era concessa in comodato a una università pontificia, con utilizzo ritenuto indiretto e non provato nei suoi fini agevolati. Il proprietario dell'immobile ha poi proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, ma senza censurare la successiva decisione resa in revocazione che aveva annullato la sentenza di appello e deciso nel merito a suo favore. In separato giudizio, Roma Capitale ha invece impugnato la sentenza resa in revocazione, deducendo violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e nullità per motivazione apparente, sostenendo che la CTR aveva riconosciuto l'esenzione senza verificare in concreto le modalità di svolgimento delle attività e basandosi solo sulle finalità statutarie dell'ente.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del proprietario dell'immobile perché sopravvenutamente privo di interesse: la sentenza di appello era stata revocata dalla CTR in sede rescissoria e sostituita dalla decisione resa sulla revocazione, ma il ricorso non censurava tale decisione revocatoria. Quanto al ricorso di Roma Capitale, la Corte ha accolto il secondo motivo, assorbito il primo, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente/obiettivamente incomprensibile: non era possibile comprendere quali immobili fossero stati considerati, a quali porzioni si riferisse la destinazione ricettiva, né il nesso logico tra tali elementi e i fini istituzionali senza lucro dell'ente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività istituzionali richiede un effettivo riscontro dei presupposti di legge e non può essere affermata in base a mere finalità statutarie o a un utilizzo indiretto della porzione immobiliare.
art. 335 c.p.c.
La riunione delle impugnazioni può essere disposta anche in cassazione quando i ricorsi, pur proposti contro provvedimenti diversi, siano connessi e la trattazione separata possa condurre a soluzioni contrastanti.
art. 274 c.p.c.
L'istituto della riunione delle cause connesse è applicabile anche nel giudizio di legittimità per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto da Roma Capitale per violazione e falsa applicazione della disciplina sull'esenzione ICI.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto da Roma Capitale per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali rilevabili dal testo della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso sopravviene per effetto di eventi processuali successivi alla sua proposizione, essendo misura di natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la riunione dei ricorsi connessi è ammissibile anche quando impugnino provvedimenti diversi, se la trattazione separata possa generare decisioni contrastanti o risulti antieconomica.
- La revocazione che abbia caducato la sentenza di merito rende inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocata, se il ricorrente non censura anche la decisione rescindente/rescissoria sostitutiva.
- L'esenzione tributaria per gli immobili degli enti non commerciali richiede la prova concreta della destinazione dell'immobile alle attività agevolate e non può fondarsi su un mero richiamo alle finalità istituzionali dell'ente.
- L'utilizzazione indiretta dell'immobile, anche tramite concessione in comodato a terzi, impone un rigoroso accertamento del nesso tra concreta destinazione dei beni e attività esentate.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione e non permette il controllo sulla ratio decidendi.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato alle anomalie che si traducono in mancanza sostanziale di motivazione o in motivazione incomprensibile, non al semplice difetto di sufficienza argomentativa.
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