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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03776/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: (1) censura sulla carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla penale responsabilità per occupazione abusiva (art. 633 c.p.): si deduce insufficiente prova della consapevolezza dell'altruità del terreno e della volontà di appropriarsi definitivamente dell'area, nonché possibile esclusiva temporaneità dell'occupazione legata a lavori di manutenzione; (2) censura sulla natura abusiva delle opere: la difesa sosteneva che il manufatto fosse pertinenza urbanistica (servizio al preesistente bar-ristorante), con incremento volumetrico non superiore al 20% e quindi assoggettato a DIA e non a permesso di costruire, e che le ridotte dimensioni e la funzione di servizio escludessero autonomia del volume.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici e limitati a censure di fatto, non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito: l'intervento è stato realizzato senza titolo edilizio e senza adeguata verifica dello stato dei luoghi; l'entità dell'area occupata e il regime vincolistico locale rafforzano la sussistenza del dolo per l'occupazione abusiva; la presunta temporaneità non è provata e risulta contraddetta dall'uso di materiali durevoli (blocchi di laterizio), indice di stabilità; l'opera non è qualificabile come pertinenza o volume tecnico (mancano precarietà e strumentalità) e non risulta dimostrato che l'ampliamento volumetrico sia inferiore al 20%. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Richiesta la consapevolezza dell'altruità del bene e l'elemento soggettivo volto all'occupazione; la permanenza non deve essere necessariamente definitiva ma deve protrarsi per un lasso temporale apprezzabile

  • art. 44 d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)

    Richiama la normativa edilizia penale in relazione alla realizzazione di opere senza titolo; i giudici hanno ritenuto che l'intervento non rientrasse nelle pertinenze o nei volumi tecnici e che non fosse configurabile come opera precaria o strumentale

  • Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018 (giurisprudenza citata, Maniscalco Rv. 274902 - 01)

    Principio richiamato secondo cui l'integrazione dell'occupazione abusiva richiede una permanenza sull'altrui immobile protratta per un periodo apprezzabile, senza necessità di stabilizzazione definitiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di condanna a pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di profili di colpa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di fatto: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito sono, di regola, inammissibili.
  • Per il reato di occupazione abusiva (art. 633 c.p.) serve l'elemento psicologico relativo alla consapevolezza dell'altruità e alla volontà di appropriarsi; la permanenza può essere anche temporanea ma deve essere di durata apprezzabile.
  • L'uso di materiali durevoli (es. blocchi di laterizio) è indizio rilevante, non definitivo ma significativo, della volontà di stabilità/permanenza dell'opera e contrasta la tesi della temporaneità o precarietà.
  • La qualificazione di un manufatto come 'pertinenza' richiede precarietà e strumentalità rispetto all'edificio principale; se manca questo requisito o se l'ampliamento supera soglie volumetriche rilevanti, l'opera può richiedere titolo più oneroso (permesso di costruire) e integrare profili di abusivismo.
  • In difesa, per contestare una condanna per occupazione o abuso edilizio, è necessario produrre elementi probatori concreti (rilievi, documentazione tecnica, misurazioni, atti amministrativi) che dimostrino temporaneità, effettiva natura pertinenziale o rispetto delle soglie volumetriche.
  • La mancanza di titolo edilizio e l'omessa verifica dello stato dei luoghi da parte dell'esecutore rafforzano la presunzione di responsabilità: l'assenza di diligenza può contribuire, ma non equivale automaticamente al dolo specifico se non integrata da altri elementi indicativi di volontà di appropriarsi.

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