Cassazione Penale, Sentenza n. 03776/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: (1) censura sulla carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla penale responsabilità per occupazione abusiva (art. 633 c.p.): si deduce insufficiente prova della consapevolezza dell'altruità del terreno e della volontà di appropriarsi definitivamente dell'area, nonché possibile esclusiva temporaneità dell'occupazione legata a lavori di manutenzione; (2) censura sulla natura abusiva delle opere: la difesa sosteneva che il manufatto fosse pertinenza urbanistica (servizio al preesistente bar-ristorante), con incremento volumetrico non superiore al 20% e quindi assoggettato a DIA e non a permesso di costruire, e che le ridotte dimensioni e la funzione di servizio escludessero autonomia del volume.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici e limitati a censure di fatto, non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito: l'intervento è stato realizzato senza titolo edilizio e senza adeguata verifica dello stato dei luoghi; l'entità dell'area occupata e il regime vincolistico locale rafforzano la sussistenza del dolo per l'occupazione abusiva; la presunta temporaneità non è provata e risulta contraddetta dall'uso di materiali durevoli (blocchi di laterizio), indice di stabilità; l'opera non è qualificabile come pertinenza o volume tecnico (mancano precarietà e strumentalità) e non risulta dimostrato che l'ampliamento volumetrico sia inferiore al 20%. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Richiesta la consapevolezza dell'altruità del bene e l'elemento soggettivo volto all'occupazione; la permanenza non deve essere necessariamente definitiva ma deve protrarsi per un lasso temporale apprezzabile
art. 44 d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)
Richiama la normativa edilizia penale in relazione alla realizzazione di opere senza titolo; i giudici hanno ritenuto che l'intervento non rientrasse nelle pertinenze o nei volumi tecnici e che non fosse configurabile come opera precaria o strumentale
Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018 (giurisprudenza citata, Maniscalco Rv. 274902 - 01)
Principio richiamato secondo cui l'integrazione dell'occupazione abusiva richiede una permanenza sull'altrui immobile protratta per un periodo apprezzabile, senza necessità di stabilizzazione definitiva
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di condanna a pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di profili di colpa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di fatto: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito sono, di regola, inammissibili.
- Per il reato di occupazione abusiva (art. 633 c.p.) serve l'elemento psicologico relativo alla consapevolezza dell'altruità e alla volontà di appropriarsi; la permanenza può essere anche temporanea ma deve essere di durata apprezzabile.
- L'uso di materiali durevoli (es. blocchi di laterizio) è indizio rilevante, non definitivo ma significativo, della volontà di stabilità/permanenza dell'opera e contrasta la tesi della temporaneità o precarietà.
- La qualificazione di un manufatto come 'pertinenza' richiede precarietà e strumentalità rispetto all'edificio principale; se manca questo requisito o se l'ampliamento supera soglie volumetriche rilevanti, l'opera può richiedere titolo più oneroso (permesso di costruire) e integrare profili di abusivismo.
- In difesa, per contestare una condanna per occupazione o abuso edilizio, è necessario produrre elementi probatori concreti (rilievi, documentazione tecnica, misurazioni, atti amministrativi) che dimostrino temporaneità, effettiva natura pertinenziale o rispetto delle soglie volumetriche.
- La mancanza di titolo edilizio e l'omessa verifica dello stato dei luoghi da parte dell'esecutore rafforzano la presunzione di responsabilità: l'assenza di diligenza può contribuire, ma non equivale automaticamente al dolo specifico se non integrata da altri elementi indicativi di volontà di appropriarsi.
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