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Sentenza

Sentenza n. 7695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sez. IV-ter, 7 ottobre 2025, n. 17131 (notificata il 3 novembre 2025), con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della delibera della Commissione RIPAM del 18 febbraio 2025 di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'area funzionari, in diversi profili professionali.

Giustizia amministrativa202508505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del 18 febbraio 2025 di riadozione ora per allora del bando per il reclutamento di 374 funzionari presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dopo l'annullamento del bando originario per difetto di motivazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati idonei)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti, idonei nella graduatoria del concorso CUFA, hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. IV-ter, 7 ottobre 2025, n. 17131, che aveva respinto la domanda di annullamento della riadozione del bando ministeriale e la domanda risarcitoria. Con il primo motivo hanno sostenuto che l’atto fosse una convalida del bando già annullato, illegittima ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990 perché riferita a un atto non più esistente, adottata oltre il termine ragionevole e priva dell’indicazione dell’interesse pubblico; hanno inoltre contestato che potesse qualificarsi come riedizione del potere o nuovo bando, non avendo riaperto la procedura né contenuto i requisiti formali previsti. Con il secondo motivo hanno contestato la scelta di bandire una nuova procedura anziché scorrere la graduatoria CUFA, sostenendo la sostanziale sovrapponibilità dei profili amministrativo-contabili e amministrativo-giuridici. Con il terzo motivo, in via subordinata, hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della norma di interpretazione autentica sul carattere ordinario e prioritario del concorso, qualora fosse stata ritenuta applicabile. Nel corso dell’appello, dopo la scadenza della graduatoria CUFA, hanno dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento, insistendo per il risarcimento.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla scadenza della graduatoria CUFA e alla dichiarazione degli appellanti. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non sussiste l’ingiustizia del danno, non essendo stati accertati i vizi dedotti. Il primo motivo è stato respinto: l’atto del 18 febbraio 2025 non è autotutela né convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, ma riedizione del potere in esecuzione del giudicato che aveva annullato il bando per difetto di motivazione. Il giudicato lasciava libera l’amministrazione, una volta integrata la motivazione, di confermare la scelta di bandire; pertanto non erano pertinenti i presupposti dell’autotutela relativi al termine ragionevole e all’interesse pubblico. Era inoltre ammissibile la riadozione ex tunc, poiché il giudicato aveva rilevato un vizio di esternazione senza censurare la scelta sostanziale e la procedura era già stata espletata; non occorreva quindi pubblicare un nuovo bando aperto a ulteriori partecipanti. È stato escluso anche lo sviamento: gli idonei avevano un interesse legittimo allo scorrimento, non un diritto all’assunzione, e l’amministrazione poteva legittimamente scegliere una nuova selezione. Il secondo motivo è stato respinto: la scelta di indire un nuovo concorso rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità. La differenza tra i profili generici del concorso CUFA e quelli specializzati del bando ministeriale, la suddivisione in categorie, i diversi titoli di accesso e le prove differenziate, inclusa la prova orale nel nuovo concorso, rendevano la scelta non manifestamente irragionevole. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il capo della sentenza che aveva escluso l’applicabilità della norma di interpretazione autentica non era stato impugnato incidentalmente; inoltre, tale statuizione era favorevole agli appellanti e mancava l’interesse a contestarla. Spese del secondo grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento non costituisce esercizio di un potere di autotutela, perché non scaturisce da un riesame spontaneo da parte dell'amministrazione, bensì integra la doverosa riedizione del potere all'esito di un giudicato di annullamento.

    La convalida e l’autotutela disciplinate dall’art. 21-nonies presuppongono un riesame autonomo dell’amministrazione su un provvedimento ancora esistente; non regolano la riedizione del potere imposta dal giudicato di annullamento, cui non si applicano i relativi presupposti di termine ragionevole e interesse pubblico.

  • art. 3 d.P.R. 487/1994

    Di conseguenza, in riedizione del potere, l'amministrazione non doveva indire, ex nunc, un nuovo bando di concorso, contenente i requisiti formali stabiliti dall'art. 3 d.p.r. 487 del 1994 e aperto alla partecipazione di ulteriori interessati.

    Quando, in esecuzione del giudicato, si riadotta ex tunc un bando già eseguito per emendarne un vizio di motivazione, non occorre indire ex nunc una nuova procedura con i requisiti formali del bando aperta a nuovi partecipanti.

  • art. 97 c.p.a.

    Altri controinteressati sono, inoltre, intervenuti ad opponendum ex art. 97 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base dell’intervento ad opponendum dei controinteressati; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un provvedimento per un vizio di motivazione senza censurare la scelta amministrativa sostanziale, l’amministrazione deve conformarsi al giudicato emendando il vizio e conserva libertà di determinazione sugli aspetti non coperti dalla pronuncia; la successiva riadozione è riedizione del potere, non autotutela o convalida.
  • Se il giudicato ha rilevato soltanto un vizio di esternazione della funzione e il provvedimento annullato è già stato eseguito, la riedizione del potere può produrre effetti ex tunc per ripristinare gli effetti giuridici caducati e conservare quelli materiali già verificatisi.
  • La preferenza per lo scorrimento di una graduatoria vigente non è assoluta: l’amministrazione può indire un nuovo concorso quando le caratteristiche dei profili da reclutare differiscono da quelle del concorso cui si riferisce la graduatoria. La scelta discrezionale è sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità, non sotto il profilo della mera opportunità.
  • L’idoneità in una graduatoria concorsuale attribuisce un interesse legittimo allo scorrimento, non un diritto all’assunzione; tale interesse può essere legittimamente recessivo rispetto alla scelta motivata dell’amministrazione di indire una nuova procedura.
  • La domanda di annullamento divenuta priva d’interesse per la sopravvenuta scadenza della graduatoria è improcedibile; l’eventuale domanda risarcitoria resta da decidere e richiede, tra i suoi presupposti, l’ingiustizia del danno derivante da un’illegittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativa

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