Sentenza n. 898/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza delle sentenze nn. 4011/24 e 745/2024 del Tribunale ordinario di Palermo e nn. 490/2024 e 526/2024 del Tribunale ordinario di Agrigento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di quattro sentenze del Tribunale ordinario di Palermo e del Tribunale ordinario di Agrigento recanti condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di quattro titoli giudiziali, tutti aventi ad oggetto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di spese processuali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso cumulava oggettivamente titoli differenti, ma il TAR lo ha ritenuto ammissibile per la connessione soggettiva derivante dall’identità del debitore e del creditore. Sono stati dedotti e documentati il passaggio in giudicato delle sentenze e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione dei titoli, senza integrale pagamento da parte dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione ai quattro titoli giudiziali, provvedendo al puntuale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione; ha rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e ha dettato le modalità di deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, nominare eventualmente un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È posto a fondamento della penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche integra, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Rileva per la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario nei titoli giudiziali posti in esecuzione.
art. 86 c.p.c.
Consente al ricorrente, avvocato, di stare in giudizio personalmente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
Massime di principio
- È ammissibile il cumulo, in un unico giudizio di ottemperanza, di più titoli giudiziali distinti quando sussiste identità soggettiva tra il creditore e il debitore di ciascun titolo, anche se i titoli hanno oggetti o contenuti differenti.
- Il giudizio di ottemperanza per obbligazioni pecuniarie nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, tra l’altro, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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