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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6069/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo di dichiarare inefficace il titolo esecutivo rispetto al capo R (intestazione fittizia) della sentenza definitiva, sostenendo che, a seguito dell'esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p., il reato doveva considerarsi prescritto in un periodo anteriore all'annullamento disposto dalla Corte di cassazione. Ha quindi dedotto che non poteva essersi formato il giudicato sul punto e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare l'estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della prescrizione fosse già stata devoluta e decisa dal giudice della cognizione e successivamente dalla Cassazione stessa (con richiamo alla sentenza n. 11944/2022 e a precedenti di Sezioni Unite), con formazione di giudicato su quei punti; il giudice dell'esecuzione non ha potere di rivedere la correttezza della decisione di merito o di dichiarare l'estinzione del reato quando il problema è coperto dal giudicato. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'istanza e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina l'incidente di esecuzione; interpretato nel senso che il giudice dell'esecuzione può esercitare poteri funzionali all'esecuzione ma non può sostituirsi al giudice della cognizione per rivedere merito e diritto già definiti dal giudicato.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Interpretato alla luce della giurisprudenza: in caso di annullamento parziale l'autorità di cosa giudicata può riferirsi anche a parti non connesse essenzialmente con la parte annullata; ne deriva che la prescrizione può essere inoperante in sede di rinvio se si è formato il giudicato sulla responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato come base per la condanna al versamento nella cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • art. 416 bis, comma 1, cod. pen.

    Riferito come aggravante la cui esclusione aveva determinato la contestazione sull'operatività della prescrizione; la Corte ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante, pur rilevante, non ha impedito la formazione del giudicato sulla responsabilità quando la cassazione aveva limitato l'annullamento.

  • art. 3, comma secondo Cost. e art. 24 Cost. (questione sollevata in via subordinata)

    La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale irrilevante nel caso concreto, prima ancora che manifestamente infondata, perché il problema decisivo è la formazione del giudicato che esclude l'intervento del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione per riesaminare fatti e diritto già coperti da giudicato; l'incidente di esecuzione non è un rimedio sostitutivo di impugnazione.
  • Quando una sentenza è annullata solo parzialmente (es. esclusione di una aggravante), le parti della decisione relative all'accertamento della responsabilità possono ritenersi definitivamente formatesi in giudicato e ostare alla rilevazione della prescrizione in sede di rinvio.
  • Se si ritiene sussistere un errore del giudice della cognizione che incide sulla prescrizione o su altri profili di merito, il rimedio non è l'incidente di esecuzione ma gli ordinari mezzi di impugnazione o, se ormai irrevocabile, i rimedi straordinari (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o revisione), ove ammissibili.
  • Le questioni di legittimità costituzionale non sono ammissibili quando la decisione è difesa dal profilo formale del giudicato: l'irrilevanza del vizio di costituzionalità può essere dichiarata se il quesito non incide sul concreto risultato del giudicato.
  • In fase di esecuzione è fondamentale verificare preliminarmente se la questione proposta è effettivamente autonoma e non già compresa nel giudicato; altrimenti la domanda è inammissibile e può comportare sanzioni per lite temeraria o colposa.

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