Cassazione Penale, Sentenza n. 29752/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per opere edilizie abusive (artt. 44 lett. b), 93, 94, 95 D.P.R. 380/2001): il ricorrente deduceva travisamento della prova sostenendo che il teste Zinna aveva qualificato il manufatto come "garage" (pertinenza) per il quale non sarebbe necessario il permesso di costruire; inoltre contestava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione sulla base della presentazione di una DIA il 22/11/2018 e della presunta coincidenza temporale dei lavori con la DIA.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: mancata autosufficienza del ricorso (il ricorrente non ha allegato la trascrizione integrale della deposizione testimoniale, requisito necessario quando il motivo è fondato su prova dichiarativa); le argomentazioni di diritto erano comunque infondate: la qualificazione a "garage" non esclude automaticamente la disciplina edilizia di cui all'art. 3 DPR 380/2001, atteso che la pertinenzialità richiede specifici requisiti (dimensioni ridotte, funzione strumentale, assenza di autonomia di mercato, rapporto con edificio preesistente); la Corte territoriale aveva inoltre correttamente ritenuto che il manufatto non fosse completato e che il fatto si fosse consumato al momento dell'accesso degli organi accertatori (4/3/2019). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001
art. 3; art. 44 lett. b); artt. 93, 94, 95
Le opere edilizie qualificabili come "pertinenze" devono comunque rispettare requisiti rigorosi (singolarità strutturale, funzione strumentale rispetto a edificio preesistente legittimo, dimensioni ridotte e mancanza di autonomia di mercato); la sola destinazione a garage non esclude automaticamente l'applicazione del permesso a costruire previsto dall'art. 3.
Codice di procedura penale
Richiamata dalla difesa in ordine a vizi processuali; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo riconducibile alla mancata allegazione degli elementi probatori necessari a fondare la censura.
Codice di procedura penale
Articolo richiamato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto congruo il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza basandosi su deposizioni testimoniali è obbligatorio allegare al ricorso la trascrizione integrale delle dichiarazioni su cui si fonda la censura: la mancata autosufficienza documentale rende il ricorso inammissibile.
- La qualificazione di un manufatto come "garage" non esonera automaticamente dall'obbligo del permesso di costruire: occorre verificare i requisiti della pertinenzialità (funzione strumentale, dimensioni contenute, assenza di autonomia economica, rapporto con edificio legittimo preesistente).
- La consumazione del reato edilizio può essere fissata al momento in cui l'opera è completata o, se non completata, al momento dell'accertamento da parte degli organi; la mera presentazione di una DIA non prova di per sé il completamento dei lavori o l'interruzione dei termini per la prescrizione.
- Un ricorso manifestamente infondato o privo dei requisiti formali può determinare non solo l'inammissibilità ma anche l'obbligo di rifondere le spese e il pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In contestazioni edilizie, le valutazioni di merito sui luoghi e sulle dimensioni del manufatto (effettiva incompletezza, volumetria) hanno elevato valore probatorio e difficilmente sono sovvertibili in sede di legittimità senza documentazione probatoria integrale.
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