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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29752/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per opere edilizie abusive (artt. 44 lett. b), 93, 94, 95 D.P.R. 380/2001): il ricorrente deduceva travisamento della prova sostenendo che il teste Zinna aveva qualificato il manufatto come "garage" (pertinenza) per il quale non sarebbe necessario il permesso di costruire; inoltre contestava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione sulla base della presentazione di una DIA il 22/11/2018 e della presunta coincidenza temporale dei lavori con la DIA.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: mancata autosufficienza del ricorso (il ricorrente non ha allegato la trascrizione integrale della deposizione testimoniale, requisito necessario quando il motivo è fondato su prova dichiarativa); le argomentazioni di diritto erano comunque infondate: la qualificazione a "garage" non esclude automaticamente la disciplina edilizia di cui all'art. 3 DPR 380/2001, atteso che la pertinenzialità richiede specifici requisiti (dimensioni ridotte, funzione strumentale, assenza di autonomia di mercato, rapporto con edificio preesistente); la Corte territoriale aveva inoltre correttamente ritenuto che il manufatto non fosse completato e che il fatto si fosse consumato al momento dell'accesso degli organi accertatori (4/3/2019). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 380/2001

    art. 3; art. 44 lett. b); artt. 93, 94, 95

    Le opere edilizie qualificabili come "pertinenze" devono comunque rispettare requisiti rigorosi (singolarità strutturale, funzione strumentale rispetto a edificio preesistente legittimo, dimensioni ridotte e mancanza di autonomia di mercato); la sola destinazione a garage non esclude automaticamente l'applicazione del permesso a costruire previsto dall'art. 3.

  • Codice di procedura penale

    Richiamata dalla difesa in ordine a vizi processuali; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo riconducibile alla mancata allegazione degli elementi probatori necessari a fondare la censura.

  • Codice di procedura penale

    Articolo richiamato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto congruo il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando si impugna una sentenza basandosi su deposizioni testimoniali è obbligatorio allegare al ricorso la trascrizione integrale delle dichiarazioni su cui si fonda la censura: la mancata autosufficienza documentale rende il ricorso inammissibile.
  • La qualificazione di un manufatto come "garage" non esonera automaticamente dall'obbligo del permesso di costruire: occorre verificare i requisiti della pertinenzialità (funzione strumentale, dimensioni contenute, assenza di autonomia economica, rapporto con edificio legittimo preesistente).
  • La consumazione del reato edilizio può essere fissata al momento in cui l'opera è completata o, se non completata, al momento dell'accertamento da parte degli organi; la mera presentazione di una DIA non prova di per sé il completamento dei lavori o l'interruzione dei termini per la prescrizione.
  • Un ricorso manifestamente infondato o privo dei requisiti formali può determinare non solo l'inammissibilità ma anche l'obbligo di rifondere le spese e il pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In contestazioni edilizie, le valutazioni di merito sui luoghi e sulle dimensioni del manufatto (effettiva incompletezza, volumetria) hanno elevato valore probatorio e difficilmente sono sovvertibili in sede di legittimità senza documentazione probatoria integrale.

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